(Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici generici-art. 4)
                                Art 4 
                               Compiti 
1. Il medico incaricato ai sensi della presente convezione  svolge  i
seguenti compiti: 
A) PER IL PERSONALE  NAVIGANTE  MARITTIMO  E  DELL'AVIAZIONE  CIVILE,
LIMITATAMENTE ALLE SITUAZIONI E DURANTE I PERIODI IN CUI E' ASSISTITO
DAL MINISTERO DELLA SALUTE: 
prestazioni medico - chirurgiche  ai  fini  di  diagnosi  e  cura  in
ambulatorio, a domicilio ed a bordo delle navi in porto e/o in rada; 
richieste di visite specialistiche e di accertamenti  di  diagnostica
medica e di laboratorio; proposte di ricovero e/o di cure termali; 
prescrizione di specialita' medicinali e preparati galenici; 
visite in aeroporto o a  bordo  di  navi  in  porto,  in  rada  o  in
navigazione, procedendo all'eventuale accompagnamento in ospedale nei
casi in cui le condizioni cliniche del navigante lo richiedano; 
aggiornamento del libretto sanitario e della  relativa  appendice  in
dotazione all'assistito; 
esecuzione delle norme di profilassi diretta, indiretta  e  specifica
(siero vaccinoprofilassi); 
attivita'   di   collaborazione   ad    interventi    di    carattere
epidemiologico; 
certificazioni occorrenti in relazione ai compiti svolti; 
tenuta ed aggiornamento dello schedario sanitario degli assistiti; 
trasmissione entro i termini prefissati, al competente  ufficio  SASN
degli  atti  necessari  a  fini  epidemiologici-statistici,  per   la
liquidazione dei compensi e per gli eventuali controlli. 
B) PER  TUTTO  IL  PERSONALE  NAVIGANTE  MARITTIMO  E  DELL'AVIAZIONE
CIVILE: 
giudizio di idoneita' o inidoneita' al lavoro; 
descrizione degli esiti di infortuni occorsi sul lavoro, su richiesta
del SASN competente; 
accertamento dell'idoneita' psicofisica alla  navigazione,  anche  in
conseguenza di infortuni; 
visite preventive di imbarco; tali visite possono  essere  effettuate
eccezionalmente anche a bordo delle navi su preventiva autorizzazione
dell'ufficio SASN competente; 
visite periodiche di idoneita' del personale previste  dalla  vigente
normativa sulla navigazione marittima, su autorizzazione dell'ufficio
SASN competente ; 
redazione della certificazione ai fini  medico-legali  occorrente  in
relazione ai compiti svolti; 
trasmissione al competente ufficio SASN di copia della certificazione
medico - legale; 
visite mediche di controllo di cui al decreto ministeriale 27  maggio
1987, n.322. 
C) PER I FAMILIARI DEI SOGGETTI INDICATI ALLA PRECEDENTE  LETTERA  A)
CHE SEGUONO IL TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO DURANTE L'IMBARCO: 
prestazioni medico - chirurgiche ai fini diagnostici e terapeutici; 
richieste di visite specialistiche e di accertamenti  di  diagnostica
medica e di laboratorio; 
proposte di ricovero; 
prescrizione di specialita' medicinali e preparati galenici; 
esecuzione delle norme di profilassi diretta, indiretta  e  specifica
(siero vaccino profilassi); 
trasmissione entro i termini prefissati all'ufficio  SASN  competente
degli atti necessari a fini epidemiologici, per la  liquidazione  dei
compensi e per gli eventuali controlli. 
2. Il medico svolge le altre  eventuali  attivita'  che,  nell'ambito
della peculiarita' della funzione e del rapporto fiduciario,  vengono
richieste dal ufficio SASN competente. 
3. Il medico assicura, altresi', i compiti previsti dall'accordo  per
la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale  emanato
con decreto del Presidente della Repubblica n.  270  del  28/07/2000,
compatibili  con  il  presente  accordo,   nonche'   le   prestazioni
aggiuntive previste dall'allegato "D" dello stesso accordo.