Art 4 Compiti 1. Il medico incaricato ai sensi della presente convezione svolge i seguenti compiti: A) PER IL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE, LIMITATAMENTE ALLE SITUAZIONI E DURANTE I PERIODI IN CUI E' ASSISTITO DAL MINISTERO DELLA SALUTE: prestazioni medico - chirurgiche ai fini di diagnosi e cura in ambulatorio, a domicilio ed a bordo delle navi in porto e/o in rada; richieste di visite specialistiche e di accertamenti di diagnostica medica e di laboratorio; proposte di ricovero e/o di cure termali; prescrizione di specialita' medicinali e preparati galenici; visite in aeroporto o a bordo di navi in porto, in rada o in navigazione, procedendo all'eventuale accompagnamento in ospedale nei casi in cui le condizioni cliniche del navigante lo richiedano; aggiornamento del libretto sanitario e della relativa appendice in dotazione all'assistito; esecuzione delle norme di profilassi diretta, indiretta e specifica (siero vaccinoprofilassi); attivita' di collaborazione ad interventi di carattere epidemiologico; certificazioni occorrenti in relazione ai compiti svolti; tenuta ed aggiornamento dello schedario sanitario degli assistiti; trasmissione entro i termini prefissati, al competente ufficio SASN degli atti necessari a fini epidemiologici-statistici, per la liquidazione dei compensi e per gli eventuali controlli. B) PER TUTTO IL PERSONALE NAVIGANTE MARITTIMO E DELL'AVIAZIONE CIVILE: giudizio di idoneita' o inidoneita' al lavoro; descrizione degli esiti di infortuni occorsi sul lavoro, su richiesta del SASN competente; accertamento dell'idoneita' psicofisica alla navigazione, anche in conseguenza di infortuni; visite preventive di imbarco; tali visite possono essere effettuate eccezionalmente anche a bordo delle navi su preventiva autorizzazione dell'ufficio SASN competente; visite periodiche di idoneita' del personale previste dalla vigente normativa sulla navigazione marittima, su autorizzazione dell'ufficio SASN competente ; redazione della certificazione ai fini medico-legali occorrente in relazione ai compiti svolti; trasmissione al competente ufficio SASN di copia della certificazione medico - legale; visite mediche di controllo di cui al decreto ministeriale 27 maggio 1987, n.322. C) PER I FAMILIARI DEI SOGGETTI INDICATI ALLA PRECEDENTE LETTERA A) CHE SEGUONO IL TITOLARE DEL RAPPORTO DI LAVORO DURANTE L'IMBARCO: prestazioni medico - chirurgiche ai fini diagnostici e terapeutici; richieste di visite specialistiche e di accertamenti di diagnostica medica e di laboratorio; proposte di ricovero; prescrizione di specialita' medicinali e preparati galenici; esecuzione delle norme di profilassi diretta, indiretta e specifica (siero vaccino profilassi); trasmissione entro i termini prefissati all'ufficio SASN competente degli atti necessari a fini epidemiologici, per la liquidazione dei compensi e per gli eventuali controlli. 2. Il medico svolge le altre eventuali attivita' che, nell'ambito della peculiarita' della funzione e del rapporto fiduciario, vengono richieste dal ufficio SASN competente. 3. Il medico assicura, altresi', i compiti previsti dall'accordo per la disciplina dei rapporti con i medici di medicina generale emanato con decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 28/07/2000, compatibili con il presente accordo, nonche' le prestazioni aggiuntive previste dall'allegato "D" dello stesso accordo.