(Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici generici-art. 5)
                               Art. 5 
                         Obblighi del medico 
1. Il medico e' tenuto a prestare la propria attivita'  professionale
con le modalita' previste dagli articoli 31 e 33 del vigente  accordo
collettivo nazionale per  la  regolamentazione  dei  rapporti  con  i
medici  di  medicina   generale   e   successive   modificazioni   ed
integrazioni, salvo quanto previsto dalla presente convenzione. 
2.  Il  medico,  altresi'  e'  tenuto  a  comunicare   immediatamente
all'ufficio SASN competente ogni variazione  attinente  alla  propria
posizione lavorativa o che comunque possa influire  sull'incarico  di
medico fiduciario. 
3. Le visite ambulatoriali e domiciliari,  finalizzate  all'attivita'
medico-legale, sono considerate in ogni caso  urgenti;  pertanto,  le
stesse, di norma, devono essere soddisfatte nel  corso  della  stessa
giornata, ove la richiesta pervenga entro le ore 10; se la richiesta,
invece, viene recepita dopo  le  ore  10,  la  visita  dovra'  essere
effettuata entro le ore 12 del giorno successivo, anche al  di  fuori
dell'orario di apertura del proprio ambulatorio o nei giorni  in  cui
non si svolge attivita' ambulatoriale. Nel caso che la  richiesta  di
visita preventiva d'imbarco non venga recepita dal medico fiduciario,
l'assistenza medico generica assicurata dai  servizi  di  continuita'
assistenziale  e  di  assistenza  primaria  del  Servizio   sanitario
nazionale  e'  sostitutiva,  eccezionalmente,  dell'attivita'  medico
legale  di  competenza  del  medico   fiduciario,   salvo   convalida
successiva. 
4. I giorni e l'orario di apertura e chiusura dell'ambulatorio devono
essere comunicati all'ufficio SASN competente. 
5. Il medico deve utilizzare  il  previsto  modulario  per  tutte  le
certificazioni, proposte e prescrizioni. 
6.  Alla  cessazione  dell'incarico   il   medico   deve   restituire
all'ufficio SASN  competente  i  modulari,  i  timbri  e  quant'altro
ricevuto in consegna per l'espletamento dell'incarico. 
7. L'inosservanza  degli  obblighi  e  dei  compiti  puo'  comportare
l'applicazione di sanzioni  disciplinari,  oltre  al  recupero  delle
eventuali somme erogate dal Ministero della  Salute  per  prestazioni
non spettanti.