(Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici generici-art. 7)
                               Art. 7 
               Cessazione e sospensione dall'incarico 
1. L'incarico regolato dalla presente convezione cessa: 
a) per compimento del 65 anno di eta', fermo restando, ai  sensi  del
combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art.  15-nonies  del  decreto
legislativo n.229/99,  che  e'  facolta'  del  medico  fiduciario  di
mantenere l'incarico per il periodo massimo di un  biennio  oltre  il
65°anno di eta', in applicazione dell'art.16 del decreto  legislativo
503cdel 1992; 
b) per insorgenza di un motivo di incompatibilita', di cui  all'art.3
del presente accordo; 
c) per decadenza ai sensi del successivo art. 9 comma 6; 
d) per  condanna  passata  in  giudicato  per  reato  punito  con  la
reclusione; 
e) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale; 
f)  per  incapacita'  fisica  sopravvenuta,  accertata  da   apposita
commissione costituita da un medico designato dal competente  ufficio
SASN, che la presiede, da un medico designato dall'interessato  e  da
un medico designato dal  presidente  dell'ordine  dei  medici  o  suo
delegato, della provincia di residenza del medico. 
g) per recesso del medico, da comunicare al competente  ufficio  SASN
con preavviso di almeno trenta giorni. 
2. Per mutate esigenze di servizio il Ministero della Salute, sentita
la Commissione paritetica di cui al successivo articolo 8,  puo'  dar
luogo a revoca dell'incarico, dandone comunicazione  all'interessato,
mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con  preavviso
di almeno un mese. 
3. Il  medico  e'  sospeso  dall'incarico  nel  caso  di  sospensione
dall'albo professionale o emissione di mandato o ordine  di  custodia
cautelare. 
4. Nel predetto caso la ripresa del servizio deve essere  autorizzata
dal Ministero della salute, entro trenta giorni, dalla cessazione del
provvedimento di cui al  precedente  comma  3,  previo  parere  della
commissione di cui all'art.8 della presente convenzione. 
5. In caso di grave inosservanza  degli  obblighi  convenzionali  che
comporti disfunzioni del servizio, il rapporto  puo'  essere  sospeso
con provvedimento del Direttore  Generale  delle  Direzione  generale
delle prestazioni sanitarie e medico legali. Contro il  provvedimento
e' ammesso ricorso in opposizione al Direttore Generale medesimo  che
decide, con il parere della commissione di cui all'art. 8,  entro  60
giorni dalla richiesta di riammissione. 
6. Nel caso di recidiva di infrazioni che  hanno  gia'  portato  alla
sospensione  del  rapporto,  l'incarico  puo'  essere  revocato   con
provvedimento del Direttore Generale della Direzione  generale  delle
prestazioni  sanitarie  e  medico  legali,  sentita  la   commissione
paritetica.