Art. 7 Cessazione e sospensione dall'incarico 1. L'incarico regolato dalla presente convezione cessa: a) per compimento del 65 anno di eta', fermo restando, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dell'art. 15-nonies del decreto legislativo n.229/99, che e' facolta' del medico fiduciario di mantenere l'incarico per il periodo massimo di un biennio oltre il 65°anno di eta', in applicazione dell'art.16 del decreto legislativo 503cdel 1992; b) per insorgenza di un motivo di incompatibilita', di cui all'art.3 del presente accordo; c) per decadenza ai sensi del successivo art. 9 comma 6; d) per condanna passata in giudicato per reato punito con la reclusione; e) per cancellazione o radiazione dall'albo professionale; f) per incapacita' fisica sopravvenuta, accertata da apposita commissione costituita da un medico designato dal competente ufficio SASN, che la presiede, da un medico designato dall'interessato e da un medico designato dal presidente dell'ordine dei medici o suo delegato, della provincia di residenza del medico. g) per recesso del medico, da comunicare al competente ufficio SASN con preavviso di almeno trenta giorni. 2. Per mutate esigenze di servizio il Ministero della Salute, sentita la Commissione paritetica di cui al successivo articolo 8, puo' dar luogo a revoca dell'incarico, dandone comunicazione all'interessato, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno un mese. 3. Il medico e' sospeso dall'incarico nel caso di sospensione dall'albo professionale o emissione di mandato o ordine di custodia cautelare. 4. Nel predetto caso la ripresa del servizio deve essere autorizzata dal Ministero della salute, entro trenta giorni, dalla cessazione del provvedimento di cui al precedente comma 3, previo parere della commissione di cui all'art.8 della presente convenzione. 5. In caso di grave inosservanza degli obblighi convenzionali che comporti disfunzioni del servizio, il rapporto puo' essere sospeso con provvedimento del Direttore Generale delle Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico legali. Contro il provvedimento e' ammesso ricorso in opposizione al Direttore Generale medesimo che decide, con il parere della commissione di cui all'art. 8, entro 60 giorni dalla richiesta di riammissione. 6. Nel caso di recidiva di infrazioni che hanno gia' portato alla sospensione del rapporto, l'incarico puo' essere revocato con provvedimento del Direttore Generale della Direzione generale delle prestazioni sanitarie e medico legali, sentita la commissione paritetica.