(Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici generici-art. 8)
                               Art. 8 
                       Commissione paritetica 
1. Presso il Ministero della salute e'  istituita  con  provvedimento
del Direttore della Direzione generale delle risorse  umane  e  delle
professioni sanitarie, una commissione paritetica composta da: 
a) quattro funzionari del Ministero della salute; 
b) cinque medici fiduciari indicati  dai  sindacati  firmatari  della
presente intesa, nell'ambito dei  quali  deve  essere  assicurata  la
rappresentanza di ciascun sindacato firmatario, tenendo  anche  conto
della maggiore rappresentativita' in base alle deleghe conferite  dai
propri iscritti. 
2. Per ogni membro effettivo e' previsto un membro supplente  che  lo
sostituisce in caso di assenza o di impedimento e che gli subentra in
caso di decadenza. 
3. Al componente supplente che sia diventato effettivo per una  delle
cause  previste  dal  presente  articolo  subentra  un  nuovo  membro
supplente, indicato dalla sigla sindacale competente, con  le  stesse
modalita' previste dal presente articolo. 
4.  La  commissione  e'  presieduta  dal  Direttore  della  Direzione
Generale delle risorse umane e delle professioni sanitarie  o  da  un
suo delegato. Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario
del Ministero della salute. 
5. La cessazione dell'incarico di medico fiduciario comporta anche la
decadenza da componente della commissione. 
6. Il membro sospeso dall'incarico di medico fiduciario e' sostituito
dal supplente. 
7. La nomina dei cinque medici fiduciari e dei relativi supplenti  e'
effettuata dalla Federazione Nazionale  degli  Ordini  dei  Medici  e
degli Odontoiatri entro 30 giorni  dalla  indicazione  da  parte  dei
sindacati firmatari  del  presente  accordo,  che  provvedono  a  far
pervenire i rispettivi nominativi alla FNOMCeO entro 60 giorni  dalla
pubblicazione del relativo regolamento sulla Gazzetta Ufficiale. 
8. La nomina da parte della FNOMCeO dei componenti della  commissione
paritetica ha luogo entro i termini di cui al precedente comma  anche
in assenza della indicazione di uno o piu' sindacati. Le  indicazioni
non effettuate da parte dei sindacati  sono  integrate  dalla  stessa
FNOMCeO con propri rappresentanti, fino alla indicazione da parte dei
sindacati aventi diritto. 
9. La commissione delibera a  maggioranza.  Per  la  validita'  delle
deliberazioni e' necessaria la presenza della  meta'  dei  componenti
piu' uno. In caso di parita' prevale il voto del presidente. 
10. La commissione svolge i compiti ad essa  demandati  dal  presente
accordo e puo' formulare proposte per il miglioramento  del  servizio
anche ai fini organizzativi. 
11. La commissione e' convocata dal presidente di sua iniziativa o  a
richiesta di almeno due sindacati firmatari. 
12.  Indipendentemente  dalle  sanzioni  applicabili   a   norma   di
convenzione, resta ferma la competenza degli  ordini  dei  medici  di
sanzionare sotto il profilo deontologico i comportamenti  dei  medici
che si siano resi inadempienti agli obblighi convenzionali.