(Accordo collettivo nazionale rapporti tra Ministero della salute e medici generici-art. 9)
                               Art. 9 
                               Onorari 
1. Gli onorari previsti dall'art.5  della  disciplina  approvata  con
decreto ministeriale del 29 maggio 1998 n.226 sono rideterminati come
segue: 
a) visita ambulatoriale e preventiva di imbarco dal 1 gennaio 1999 L. 
20.800, pari ad Euro 10.74; dal 1 gennaio 2000  L.  21.100,  pari  ad
Euro 10,90. 
b) visita domiciliare o in aeroporto o a bordo di nave in porto dal 1
gennaio 1999 L. 31.750, pari ad Euro 16,40; dal  1  gennaio  2000  L.
32.200, pari ad Euro 16,63. Per le visite domiciliari  effettuate  al
di fuori della cinta  urbana  e'  corrisposto  ,  per  l'utilizzo  di
autovettura da parte del medico, un compenso pari ad 1/5  del  prezzo
suggerito dall'AGIP per un litro di benzina verde per ogni chilometro
percorso. 
c) visita a bordo di nave in rada dal 1 gennaio 1999 L. 82.250,  pari
ad Euro 42,48; dal 1 gennaio 2000 L. 83.400, pari ad Euro 43,07. 
d)  visita  a  bordo   di   nave   in   navigazione   con   eventuale
accompagnamento di marittimo  all'ospedale  dal  1  gennaio  1999  L.
176.300, pari ad Euro 91,05; dal 1 gennaio 2000 L. 178.800,  pari  ad
Euro 92,34. 
e) visita biennale dal 1 gennaio 1999 L. 41.100, pari ad Euro  21,23;
dal 1 gennaio 2000 L. 41.700, pari ad Euro 21,54. 
f) visita preventiva d'imbarco effettuata a bordo di  navi  L.32.200,
pari ad Euro 16,63; visite preventive d'imbarco successive alla prima
L.21.100, pari ad Euro 10,90. 
2. I compensi previsti per le visite sono maggiorati del  50%  se  la
prestazione e' richiesta ed eseguita tra le ore 20,00 e le  ore  8,00
di tutti i giorni e tra le 08,00 e le ore 20,00 dei giorni festivi  e
del 30% per le prestazioni richieste ed eseguite tra le ore  10,00  e
le ore 20,00 dei giorni prefestivi. 
3. A decorrere dal  1  gennaio  1999  ai  medici  generici  fiduciari
incaricati dell'assistenza sanitaria  e  medico-legale  al  personale
navigante marittimo ed aereo, a titolo di concorso  forfetario  nelle
spese sostenute per la disponibilita' di un idoneo studio medico, per
la collaborazione informatica, per il collaboratore di studio medico,
per il personale infermieristico e per ogni altra spesa di  carattere
amministrativo    sostenuta     in     relazione     all'espletamento
dell'attivita', e' corrisposta una maggiorazione di £. 1.200, pari ad
Euro. 0,62 per ogni prestazione effettuata, tenuto anche conto  degli
ulteriori compiti previsti dal  comma  3  dell'art.  31  del  vigente
accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con
i  medici  di  medicina  generale  e  successive   modificazioni   ed
integrazioni. 
4. Ai fini della liquidazione degli onorari, entro il 15  di  ciascun
mese  i  medici  devono,  di  norma,  inviare  all'ufficio  SASN   di
competenza, direttamente o tramite le strutture periferiche,  laddove
esistono, la distinta mensile  delle  prestazioni  erogate  nel  mese
precedente, redatta  secondo  le  istruzioni  impartite  dall'ufficio
SASN. 
5. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti  entro  il
terzo mese successivo a quello di presentazione della distinta. 
6. A decorrere dal 1 ° gennaio 1999 gli onorari  per  le  prestazioni
aggiuntive di cui all'art. 4 lettera "C" ultimo  comma,  sono  quelli
previsti dall'allegato "D" all'accordo per  la  regolamentazione  dei
rapporti con i medici di medicina generale emanato  con  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270. 
7. Per la partecipazione a commissioni mediche per lo svolgimento  di
attivita' medico legali in favore del personale navigante  la  misura
del compenso e' pari a L. 135.000, pari ad Euro 69,72, dal 1  gennaio
1999 e a L. 136.900, pari ad Euro 70,70, dal 1 gennaio 2000. 
8. Per le prestazioni previste dalla presente convenzione ed  erogate
nell'espletamento dell'incarico di cui  e'  titolare,  al  medico  e'
fatto divieto di richiedere o percepire compensi a  qualsiasi  titolo
dagli assistiti. L'accertata infrazione di tale divieto  comporta  la
decadenza dall'incarico, salvo ogni altra azione a norma delle  leggi
vigenti.