Art. 9 Onorari 1. Gli onorari previsti dall'art.5 della disciplina approvata con decreto ministeriale del 29 maggio 1998 n.226 sono rideterminati come segue: a) visita ambulatoriale e preventiva di imbarco dal 1 gennaio 1999 L. 20.800, pari ad Euro 10.74; dal 1 gennaio 2000 L. 21.100, pari ad Euro 10,90. b) visita domiciliare o in aeroporto o a bordo di nave in porto dal 1 gennaio 1999 L. 31.750, pari ad Euro 16,40; dal 1 gennaio 2000 L. 32.200, pari ad Euro 16,63. Per le visite domiciliari effettuate al di fuori della cinta urbana e' corrisposto , per l'utilizzo di autovettura da parte del medico, un compenso pari ad 1/5 del prezzo suggerito dall'AGIP per un litro di benzina verde per ogni chilometro percorso. c) visita a bordo di nave in rada dal 1 gennaio 1999 L. 82.250, pari ad Euro 42,48; dal 1 gennaio 2000 L. 83.400, pari ad Euro 43,07. d) visita a bordo di nave in navigazione con eventuale accompagnamento di marittimo all'ospedale dal 1 gennaio 1999 L. 176.300, pari ad Euro 91,05; dal 1 gennaio 2000 L. 178.800, pari ad Euro 92,34. e) visita biennale dal 1 gennaio 1999 L. 41.100, pari ad Euro 21,23; dal 1 gennaio 2000 L. 41.700, pari ad Euro 21,54. f) visita preventiva d'imbarco effettuata a bordo di navi L.32.200, pari ad Euro 16,63; visite preventive d'imbarco successive alla prima L.21.100, pari ad Euro 10,90. 2. I compensi previsti per le visite sono maggiorati del 50% se la prestazione e' richiesta ed eseguita tra le ore 20,00 e le ore 8,00 di tutti i giorni e tra le 08,00 e le ore 20,00 dei giorni festivi e del 30% per le prestazioni richieste ed eseguite tra le ore 10,00 e le ore 20,00 dei giorni prefestivi. 3. A decorrere dal 1 gennaio 1999 ai medici generici fiduciari incaricati dell'assistenza sanitaria e medico-legale al personale navigante marittimo ed aereo, a titolo di concorso forfetario nelle spese sostenute per la disponibilita' di un idoneo studio medico, per la collaborazione informatica, per il collaboratore di studio medico, per il personale infermieristico e per ogni altra spesa di carattere amministrativo sostenuta in relazione all'espletamento dell'attivita', e' corrisposta una maggiorazione di £. 1.200, pari ad Euro. 0,62 per ogni prestazione effettuata, tenuto anche conto degli ulteriori compiti previsti dal comma 3 dell'art. 31 del vigente accordo collettivo nazionale per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale e successive modificazioni ed integrazioni. 4. Ai fini della liquidazione degli onorari, entro il 15 di ciascun mese i medici devono, di norma, inviare all'ufficio SASN di competenza, direttamente o tramite le strutture periferiche, laddove esistono, la distinta mensile delle prestazioni erogate nel mese precedente, redatta secondo le istruzioni impartite dall'ufficio SASN. 5. I compensi di cui al presente articolo sono corrisposti entro il terzo mese successivo a quello di presentazione della distinta. 6. A decorrere dal 1 ° gennaio 1999 gli onorari per le prestazioni aggiuntive di cui all'art. 4 lettera "C" ultimo comma, sono quelli previsti dall'allegato "D" all'accordo per la regolamentazione dei rapporti con i medici di medicina generale emanato con decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000, n. 270. 7. Per la partecipazione a commissioni mediche per lo svolgimento di attivita' medico legali in favore del personale navigante la misura del compenso e' pari a L. 135.000, pari ad Euro 69,72, dal 1 gennaio 1999 e a L. 136.900, pari ad Euro 70,70, dal 1 gennaio 2000. 8. Per le prestazioni previste dalla presente convenzione ed erogate nell'espletamento dell'incarico di cui e' titolare, al medico e' fatto divieto di richiedere o percepire compensi a qualsiasi titolo dagli assistiti. L'accertata infrazione di tale divieto comporta la decadenza dall'incarico, salvo ogni altra azione a norma delle leggi vigenti.