Art. 2.
       Principi generali di organizzazione della banca di dati
  1.  La  banca  di  dati  e'  organizzata  in  modo da assicurare la
integrita',  la riservatezza e la disponibilita' dei dati, nonche' la
identificazione   dei  soggetti  che  accedono  agli  stessi,  previa
registrazione con annotazione dei dati identificativi dell'utente.
  2.  La  banca  di  dati e' costituita presso il Dipartimento per la
giustizia  minorile  e la gestione della stessa e' attribuita al Capo
del  Dipartimento  della  giustizia  minorile,  il quale, nell'ambito
della  struttura  organizzativa, puo' designare un proprio sostituto,
scelto   nell'ambito   del   personale   di   dirigenza   addetto  al
Dipartimento.
  3.  Titolari  del trattamento dei dati a norma dell'articolo 28 del
decreto  legislativo  30 giugno  2003,  n. 196, sono gli uffici della
giurisdizione    minorile,   ciascuno   nell'ambito   delle   proprie
competenze.
  4.  La  banca  di dati consente qualunque operazione o complesso di
operazioni,   effettuati   anche   senza   l'ausilio   di   strumenti
elettronici,    concernenti    la    raccolta,    la   registrazione,
l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione,
la   modificazione,   la   selezione,   l'estrazione,  il  raffronto,
l'utilizzo,  l'interconnessione,  il  blocco,  la  comunicazione,  la
diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.
 
          Nota all'art. 2:
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  28  del  decreto
          legislativo  30 giugno  2003,  n. 196 (Codice in materia di
          protezione dei dati personali):
              «Art.  28  (Titolare  del  trattamento). - 1. Quando il
          trattamento  e' effettuato da una persona giuridica, da una
          pubblica  amministrazione  o  da  un  qualsiasi altro ente,
          associazione  od  organismo,  titolare  del  trattamento e'
          l'entita'   nel  suo  complesso  o  l'unita'  od  organismo
          periferico  che  esercita  un  potere decisionale del tutto
          autonomo sulle finalita' e sulle modalita' del trattamento,
          ivi compreso il profilo della sicurezza».