Art. 2. Principi generali di organizzazione della banca di dati 1. La banca di dati e' organizzata in modo da assicurare la integrita', la riservatezza e la disponibilita' dei dati, nonche' la identificazione dei soggetti che accedono agli stessi, previa registrazione con annotazione dei dati identificativi dell'utente. 2. La banca di dati e' costituita presso il Dipartimento per la giustizia minorile e la gestione della stessa e' attribuita al Capo del Dipartimento della giustizia minorile, il quale, nell'ambito della struttura organizzativa, puo' designare un proprio sostituto, scelto nell'ambito del personale di dirigenza addetto al Dipartimento. 3. Titolari del trattamento dei dati a norma dell'articolo 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, sono gli uffici della giurisdizione minorile, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze. 4. La banca di dati consente qualunque operazione o complesso di operazioni, effettuati anche senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernenti la raccolta, la registrazione, l'organizzazione, la conservazione, la consultazione, l'elaborazione, la modificazione, la selezione, l'estrazione, il raffronto, l'utilizzo, l'interconnessione, il blocco, la comunicazione, la diffusione, la cancellazione e la distruzione di dati.
Nota all'art. 2: - Si riporta il testo dell'art. 28 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali): «Art. 28 (Titolare del trattamento). - 1. Quando il trattamento e' effettuato da una persona giuridica, da una pubblica amministrazione o da un qualsiasi altro ente, associazione od organismo, titolare del trattamento e' l'entita' nel suo complesso o l'unita' od organismo periferico che esercita un potere decisionale del tutto autonomo sulle finalita' e sulle modalita' del trattamento, ivi compreso il profilo della sicurezza».