Art. 3.
               Modalita' di tenuta della banca di dati
  1. La banca di dati e' tenuta in modo informatizzato secondo regole
procedurali di carattere tecnico operativo.
  2.   Il  sistema  informatico  e'  strutturato  con  modalita'  che
assicurano:
    a) l'individuazione dell'ufficio al quale il dato appartiene;
    b) l'individuazione  del  soggetto  che  inserisce  o modifica il
dato;
    c) l'avvenuta   ricezione   da   parte  del  sistema  informatico
dell'inserimento o della modifica del dato.
  3.  La  conformita'  alle  regole  procedurali di carattere tecnico
operativo  e'  certificata  dal  responsabile dei sistemi informativi
automatizzati  del  Ministero  della  giustizia, prima della messa in
uso.