Art. 4. Alimentazione della banca di dati 1. La banca di dati e' alimentata automaticamente dai registri informatizzati presso gli uffici della giurisdizione minorile tramite la Rete Unica della Giustizia. 2. Il sistema informatico permette anche l'inserimento o la modifica del dato in modalita' manuale. 3. La banca di dati e' alimentata anche con l'apporto dei dati forniti dalle singole regioni.