Art. 4.
                  Alimentazione della banca di dati
  1.  La  banca  di  dati  e' alimentata automaticamente dai registri
informatizzati presso gli uffici della giurisdizione minorile tramite
la Rete Unica della Giustizia.
  2.  Il  sistema  informatico  permette  anche  l'inserimento  o  la
modifica del dato in modalita' manuale.
  3.  La  banca  di  dati  e' alimentata anche con l'apporto dei dati
forniti dalle singole regioni.