Art. 6.
                         Contenuto dei dati
  1.  In  conformita'  alle modalita' del trattamento e dei requisiti
dei  dati previsti dall'articolo 11 del decreto legislativo 30 giugno
2003,  n.  196,  la  banca  di  dati  puo'  contenere i seguenti dati
personali aggiornati con cadenza trimestrale:
    a) minori dichiarati adottabili:
      1) dati anagrafici;
      2) condizioni di salute;
      3)  famiglia  di  origine  ed  eventuale esistenza di fratelli,
fermo restando quanto previsto dall'articolo 28, comma 7, della legge
4 maggio  1983,  n. 184, come modificato dall'articolo 24 della legge
28 marzo 2001, n. 149;
      4) attuale sistemazione;
      5) precedenti collocamenti;
      6) provvedimenti dell'autorita' giudiziaria minorile;
      7) dati contenuti nei certificati del casellario giudiziale per
i minorenni;
      8)   ogni  altra  informazione  idonea  al  miglior  esito  del
procedimento;
    b) coniugi  aspiranti  all'adozione  nazionale e internazionale e
persone  singole disponibili all'adozione in relazione ai casi di cui
alle  lettere a), c) e d) del comma 1 dell'articolo 44, della legge 4
maggio  1983,  n.  184, cosi' come sostituito dall'articolo 25, della
legge 28 marzo 2001, n. 149:
      1) dati anagrafici;
      2) residenza, domicilio, recapito telefonico;
      3) stato civile;
      4) stato di famiglia;
      5)  dati  anagrafici  dei genitori della coppia o della persona
singola aspirante all'adozione;
      6) condizioni di salute;
      7) condizioni economiche;
      8) caratteristiche socio demografiche della famiglia;
      9) motivazioni;
      10)  altri  procedimenti  di  affidamento  o  di adozione ed il
relativo esito;
      11) dati contenuti nei certificati del casellario giudiziale;
      12)  ogni  altra  informazione  idonea  al  miglior  esito  del
procedimento.
 
          Note all'art. 6:
              - Per   il   testo  dell'art.  11  del  citato  decreto
          legislativo  30 giugno  2003,  n.  196,  si  veda  in  note
          all'art. 5.
              - Si  riporta  il  testo del comma 7 dell'art. 28 della
          citata   legge  4 maggio  1983,  n.  184,  come  modificato
          dall'art. 24 della legge 28 marzo 2001, n. 149:
              «7.  L'accesso  alle informazioni non e' consentito nei
          confronti  della madre che abbia dichiarato alla nascita di
          non  volere essere nominata ai sensi dell'art. 30, comma 1,
          del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica 3 novembre
          2000, n. 396».
              - Per  le lettere a), c), e d) del comma 1 dell'art. 44
          della   legge   4 maggio  1983,  n.  184,  come  sostituito
          dall'art.  25 della legge 28 marzo 2001, n. 149, si veda in
          note all'art. 1.