Art. 7.
                Obblighi di conservazione e custodia
  1.  I  dati  contenuti  nella  banca di dati sono conservati per il
tempo  previsto  dall'articolo 11,  comma  1,  lettera e) del decreto
legislativo  30 giugno  2003,  n.  196 e dall'articolo 30 del decreto
legislativo  29 ottobre 1999, n. 490, nonche' secondo le modalita' di
cui  all'articolo 6  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica
28 dicembre 2000, n. 445.
 
          Note all'art. 7:
              - Per la lettera e) del comma 1 dell'art. 11 del citato
          decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, si veda in note
          all'art. 5.
              - Si   riporta   il  testo  dell'art.  30  del  decreto
          legislativo  29 ottobre  1999,  n.  490  (Testo unico delle
          disposizioni  legislative  in  materia  di beni culturali e
          ambientali, a norma dell'art. 1 della legge 8 ottobre 1997,
          n. 352):
              «Art. 30 (Vigilanza sugli archivi delle amministrazioni
          statali  e  versamenti agli Archivi di Stato). (Decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30 settembre  1963, n. 1409,
          articoli  23,  24, 25, 27, 32; decreto del Presidente della
          Repubblica  18 novembre 1965, n. 1478, art. 47; decreto del
          Presidente  della  Repubblica  30 dicembre  1975,  n.  854,
          articoli   1   e   3). - 1.   Gli   organi   giudiziari   e
          amministrativi  dello  Stato  versano all'archivio centrale
          dello  Stato  e  agli archivi di Stato i documenti relativi
          agli affari esauriti da oltre quarant'anni, unitamente agli
          strumenti che ne garantiscono la consultazione. Le liste di
          leva  e  di estrazione sono versate settantanni dopo l'anno
          di  nascita  della  classe  cui si riferiscono. Gli archivi
          notarili  versano  gli atti notarili ricevuti dai notai che
          cessarono     l'esercizio    professionale    anteriormente
          all'ultimo centennio.
              2.  Il soprintendente all'archivio centrale dello Stato
          e  i  direttori  degli  archivi  di Stato possono accettare
          versamenti   di  documenti  piu'  recenti,  quando  vi  sia
          pericolo di dispersione o di danneggiamento.
              3.  Nessun  versamento puo' essere ricevuto se non sono
          state  effettuate  le operazioni di scarto. Le spese per il
          versamento sono a carico delle amministrazioni versanti.
              4.  Gli  archivi degli uffici statali soppressi e degli
          enti  pubblici  estinti  sono versati all'archivio centrale
          dello  Stato  e agli archivi di Stato, a meno che non se ne
          renda  necessario il trasferimento, in tutto o in parte, ad
          altri enti.
              5.   Presso  gli  organi  indicati  nel  comma  1  sono
          istituite    commissioni,    delle    quali   fanno   parte
          rappresentanti  del Ministero e del Ministero dell'interno,
          con  il  compito  di  vigilare  sulla corretta tenuta degli
          archivi   correnti  e  di  deposito,  di  collaborare  alla
          definizione  dei  criteri  di  organizzazione,  gestione  e
          conservazione  dei documenti, di proporre gli scarti di cui
          al  comma 3, di curare i versamenti previsti al comma 1, di
          identificare  gli atti di natura riservata. La composizione
          e  il funzionamento delle commissioni sono disciplinati con
          regolamento. Gli scarti sono autorizzati dal Ministero.
              6.   Le  disposizioni  del  presente  articolo  non  si
          applicano  al  Ministero  per  gli  affari  esteri;  non si
          applicano altresi' agli stati maggiori dell'esercito, della
          marina   e   dell'aeronautica   per   quanto   attiene   la
          documentazione di carattere militare e operativo».
              - Si  riporta  il  testo  dell'art.  6  del decreto del
          Presidente  della  Repubblica  28 dicembre  2000,  n.  445,
          recante  «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
          regolamentari  in  materia di documentazione amministrativa
          (testo A).»:
              «Art.   6   (L-R)   (Riproduzione  e  conservazione  di
          documenti). -  1. Le pubbliche amministrazioni ed i privati
          hanno  facolta'  di  sostituire,  a  tutti  gli  effetti, i
          documenti  dei  propri  archivi, le scritture contabili, la
          corrispondenza  e  gli  altri  atti  di  cui  per  legge  o
          regolamento  e'  prescritta  la  conservazione, con la loro
          riproduzione  su supporto fotografico, su supporto ottico o
          con  altro  mezzo  idoneo  a  garantire  la conformita' dei
          documenti agli originali (L).
              2.  Gli  obblighi  di  conservazione  ed esibizione dei
          documenti  di  cui al comma 1 si intendono soddisfatti, sia
          ai  fini  amministrativi che probatori, anche se realizzati
          su  supporto  ottico  quando  le  procedure utilizzate sono
          conformi  alle  regole  tecniche dettate dall'Autorita' per
          l'informatica nella pubblica amministrazione (L).
              3.  I limiti e le modalita' tecniche della riproduzione
          e  dell'autenticazione  dei documenti di cui al comma 1, su
          supporto  fotografico  o  con  altro mezzo tecnico idoneo a
          garantire la conformita' agli originali, sono stabiliti con
          decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.
              4. Sono fatti salvi i poteri di controllo del Ministero
          per  i  beni  e  le attivita' culturali sugli archivi delle
          amministrazioni   pubbliche   e   sugli   archivi   privati
          dichiarati  di  notevole  interesse storico, ai sensi delle
          disposizioni del capo II del decreto legislativo 29 ottobre
          1999, n. 490».