Art. 3.
  Commissione centrale di coordinamento dell'attivita' di vigilanza

  1.  Qualora  si  renda  opportuno  coordinare  a  livello nazionale
l'attivita' di tutti gli organi impegnati sul territorio nelle azioni
di  contrasto del lavoro sommerso e irregolare, per i profili diversi
da  quelli  di  ordine e sicurezza pubblica di cui al secondo periodo
dell'articolo  1,  il  Ministro  del lavoro e delle politiche sociali
convoca  la  Commissione  centrale di coordinamento dell'attivita' di
vigilanza  di  cui al comma 2, al fine di individuare gli indirizzi e
gli  obiettivi  strategici,  nonche'  le  priorita'  degli interventi
ispettivi.
  2.  La  Commissione  centrale  di  coordinamento  dell'attivita' di
vigilanza,  nominata  con  decreto  del  Ministro  del lavoro e delle
politiche  sociali,  e'  composta  dal  Ministro  del  lavoro e delle
politiche  sociali  o  da un sottosegretario delegato, in qualita' di
presidente;  dal  direttore  generale  della  direzione generale, dal
Direttore  generale  dell'Istituto nazionale della previdenza sociale
(INPS);   dal   Direttore   generale   dell'Istituto   nazionale  per
l'assicurazione   contro   gli  infortuni  sul  lavoro  (INAIL);  dal
Comandante  generale della Guardia di finanza; dal Direttore generale
dell'Agenzia  delle entrate; dal Coordinatore nazionale delle aziende
sanitarie  locali;  dal  Presidente  del  Comitato  nazionale  per la
emersione  del  lavoro  non regolare di cui all'articolo 78, comma 1,
della  legge  23 dicembre 1998, n. 448; da quattro rappresentanti dei
datori  di  lavoro  e quattro rappresentanti dei lavoratori designati
dalle  organizzazioni sindacali comparativamente piu' rappresentative
a  livello  nazionale.  I  componenti della Commissione possono farsi
rappresentare da membri supplenti appositamente delegati.
  3.   Alle   sedute  della  Commissione  centrale  di  coordinamento
dell'attivita'  di  vigilanza possono essere invitati a partecipare i
Direttori  degli altri enti previdenziali, i Direttori generali delle
direzioni  generali degli altri Ministeri interessati in materia, gli
ulteriori componenti istituzionali della Commissione nazionale per la
emersione  del  lavoro  non  regolare ed il comandante del nucleo dei
Carabinieri  presso  l'ispettorato  del  lavoro.  Alle  sedute  della
Commissione  centrale  di  coordinamento  dell'attivita' di vigilanza
possono,   su   questioni   di   carattere  generale  attinenti  alla
problematica   del  lavoro  illegale,  essere  altresi'  invitati  il
comandante  generale  dell'Arma  dei  carabinieri  ed  il  Capo della
Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza.
  4.  Alla  Commissione  centrale  di coordinamento dell'attivita' di
vigilanza  puo' essere attribuito il compito di definire le modalita'
di attuazione e di funzionamento della banca dati di cui all'articolo
10, comma 1, e di definire le linee di indirizzo per la realizzazione
del  modello  unificato  di  verbale di rilevazione degli illeciti in
materia  di  lavoro,  di  previdenza e assistenza obbligatoria ad uso
degli  organi  di vigilanza, nei cui confronti la direzione generale,
al  sensi  dell'articolo  2,  esercita  un'attivita'  di  direzione e
coordinamento.
  5.  Ai componenti della Commissione di coordinamento dell'attivita'
di  vigilanza  ed ai soggetti eventualmente invitati a partecipare ai
sensi  del  comma  3  non  spetta  alcun  compenso,  rimborso spese o
indennita'   di  missione.  Al  funzionamento  della  Commissione  si
provvede  con le risorse assegnate a normativa vigente sui pertinenti
capitoli di bilancio.
 
          Nota all'art. 3:
              -   Il   testo  dell'art.  78,  comma  1,  della  legge
          23 dicembre 1998, n. 448 (Misure di finanza pubblica per la
          stabilizzazione  e  lo  sviluppo),  e' riportato nelle note
          all'art. 4.