Art. 2.
(Disposizioni  di  principio,  in attuazione dell'articolo 122, primo
      comma, della Costituzione, in materia di ineleggibilita)

   1.  Fatte  salve le disposizioni legislative statali in materia di
incandidabilita'  per coloro che hanno riportato sentenze di condanna
o  nei  cui  confronti sono state applicate misure di prevenzione, le
regioni   disciplinano   con   legge   i   casi  di  ineleggibilita',
specificamente  individuati,  di  cui  all'articolo 122, primo comma,
della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:
   a) sussistenza delle cause di ineleggibilita' qualora le attivita'
o  le  funzioni  svolte dal candidato, anche in relazione a peculiari
situazioni  delle  regioni,  possano  turbare  o condizionare in modo
diretto  la  libera  decisione  di voto degli elettori ovvero possano
violare  la  parita'  di  accesso alle cariche elettive rispetto agli
altri candidati;
   b)   inefficacia   delle  cause  di  ineleggibilita'  qualora  gli
interessati  cessino dalle attivita' o dalle funzioni che determinano
l'ineleggibilita',  non  oltre il giorno fissato per la presentazione
delle  candidature  o  altro  termine anteriore altrimenti stabilito,
ferma  restando  la  tutela  del diritto al mantenimento del posto di
lavoro, pubblico o privato, del candidato;
   c) applicazione della disciplina delle incompatibilita' alle cause
di  ineleggibilita'  sopravvenute  alle elezioni qualora ricorrano le
condizioni previste dall'articolo 3, comma 1, lettere a) e b);
   d)  attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere
sulle cause di ineleggibilita' dei propri componenti e del Presidente
della  Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la
competenza   dell'autorita'   giudiziaria  a  decidere  sui  relativi
ricorsi.  L'esercizio delle rispettive funzioni e' comunque garantito
fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
   e)    eventuale    differenziazione    della    disciplina   dell'
ineleggibilita' nei confronti del Presidente della Giunta regionale e
dei consiglieri regionali;
   f) previsione della non immediata rieleggibilita' allo scadere del
secondo  mandato  consecutivo  del  Presidente della Giunta regionale
eletto  a  suffragio universale e diretto, sulla base della normativa
regionale adottata in materia.
 
          Nota all'art. 2:
              - Il   testo   dell'art.   122,   primo   comma,  della
          Costituzione, e' riportato nella nota all'art. 1.