Art. 3. (Disposizioni di principio, in attuazione dell'articolo 122, primo comma, della Costituzione, in materia di incompatibilita) 1. Le regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilita', specificatamente individuati, di cui all'articolo 122, primo comma, della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali: a) sussistenza di cause di incompatibilita', in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e altre situazioni o cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a peculiari condizioni delle regioni, di compromettere il buon andamento e l'imparzialita' dell'amministrazione ovvero il libero espletamento della carica elettiva; b) sussistenza di cause di incompatibilita', in caso di conflitto tra le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali; c) eventuale sussistenza di una causa di incompatibilita' tra la carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale; d) in caso di previsione della causa di incompatibilita' per lite pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri: 1) previsione della incompatibilita' nel caso in cui il soggetto sia parte attiva della lite; 2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione della incompatibilita' esclusivamente nel caso in cui la lite medesima sia conseguente o sia promossa a seguito di giudizio definito con sentenza passata in giudicato; e) attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere sulle cause di incompatibilita' dei propri componenti e del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, fatta salva la competenza dell'autorita' giudiziaria a decidere sui relativi ricorsi. L'esercizio delle rispettive funzioni e' comunque garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi; f) eventuale differenziazione della disciplina dell'incompatibilita' nei confronti del Presidente della Giunta regionale, degli altri componenti della stessa Giunta e dei consiglieri regionali; g) fissazione di un termine dall'accertamento della causa di incompatibilita', non superiore a trenta giorni, entro il quale, a pena di decadenza dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o deve cessare la causa che determina l'incompatibilita', ferma restando la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto di lavoro, pubblico o privato.
Nota all'art. 3: - Il testo dell'art. 122, primo comma, della Costituzione, e' riportato nella nota all'art. 1.