Art. 3.
(Disposizioni  di  principio,  in attuazione dell'articolo 122, primo
      comma, della Costituzione, in materia di incompatibilita)

   1.  Le  regioni disciplinano con legge i casi di incompatibilita',
specificatamente  individuati,  di cui all'articolo 122, primo comma,
della Costituzione, nei limiti dei seguenti principi fondamentali:
   a)  sussistenza di cause di incompatibilita', in caso di conflitto
tra  le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della
Giunta  regionale  o  dai  consiglieri regionali e altre situazioni o
cariche, comprese quelle elettive, suscettibile, anche in relazione a
peculiari   condizioni   delle  regioni,  di  compromettere  il  buon
andamento  e  l'imparzialita'  dell'amministrazione  ovvero il libero
espletamento della carica elettiva;
   b)  sussistenza di cause di incompatibilita', in caso di conflitto
tra  le funzioni svolte dal Presidente o dagli altri componenti della
Giunta regionale o dai consiglieri regionali e le funzioni svolte dai
medesimi presso organismi internazionali o sopranazionali;
   c)  eventuale  sussistenza di una causa di incompatibilita' tra la
carica di assessore regionale e quella di consigliere regionale;
   d)  in caso di previsione della causa di incompatibilita' per lite
pendente con la regione, osservanza dei seguenti criteri:
   1)  previsione  della incompatibilita' nel caso in cui il soggetto
sia parte attiva della lite;
   2) qualora il soggetto non sia parte attiva della lite, previsione
della  incompatibilita'  esclusivamente  nel  caso  in  cui  la  lite
medesima  sia  conseguente  o  sia  promossa  a  seguito  di giudizio
definito con sentenza passata in giudicato;
   e)  attribuzione ai Consigli regionali della competenza a decidere
sulle   cause   di  incompatibilita'  dei  propri  componenti  e  del
Presidente  della  Giunta  eletto  a  suffragio universale e diretto,
fatta  salva  la competenza dell'autorita' giudiziaria a decidere sui
relativi  ricorsi.  L'esercizio delle rispettive funzioni e' comunque
garantito fino alla pronuncia definitiva sugli stessi ricorsi;
   f)      eventuale      differenziazione      della      disciplina
dell'incompatibilita'  nei  confronti  del  Presidente  della  Giunta
regionale,   degli   altri  componenti  della  stessa  Giunta  e  dei
consiglieri regionali;
   g)  fissazione  di  un  termine  dall'accertamento  della causa di
incompatibilita',  non  superiore  a trenta giorni, entro il quale, a
pena  di  decadenza  dalla carica, deve essere esercitata l'opzione o
deve   cessare  la  causa  che  determina  l'incompatibilita',  ferma
restando  la tutela del diritto dell'eletto al mantenimento del posto
di lavoro, pubblico o privato.
 
          Nota all'art. 3:
              - Il   testo   dell'art.   122,   primo   comma,  della
          Costituzione, e' riportato nella nota all'art. 1.