Art. 4. 
(Disposizioni di principio, in attuazione  dell'articolo  122,  primo
    comma, della Costituzione, in materia di sistema di elezione) 
 
   1. Le regioni disciplinano con legge il sistema  di  elezione  del
Presidente della Giunta regionale e  dei  consiglieri  regionali  nei
limiti dei seguenti principi fondamentali: 
   a)  individuazione  di  un  sistema  elettorale  che  agevoli   la
formazione di stabili maggioranze nel Consiglio regionale e  assicuri
la rappresentanza delle minoranze; 
   b)  contestualita'  dell'elezione  del  Presidente  della   Giunta
regionale e del Consiglioregionale, se  il  Presidente  e'  eletto  a
suffragio universale e  diretto.  Previsione,  nel  caso  in  cui  la
regione adotti l'ipotesi di  elezione  del  Presidente  della  Giunta
regionale  secondo  modalita'  diverse  dal  suffragio  universale  e
diretto, di termini temporali tassativi,  comunque  non  superiori  a
novanta giorni, per l'elezione del Presidente e per l'elezione  o  la
nomina degli altri componenti della Giunta; 
   c) divieto di mandato imperativo.