Art. 5. 
              (Durata degli organi elettivi regionali) 
 
   1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica  per  cinque
anni,  fatta  salva,  nei   casi   previsti,   l'eventualita'   dello
scioglimento  anticipato  del  Consiglio  regionale.  Il  quinquennio
decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione. 
 
    La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
      Data a Roma, addi' 2 luglio 2004 
 
                               CIAMPI 
 
                                 Berlusconi, Presidente del Consiglio 
                              dei Ministri 
                                       Bossi, Ministro per le riforme 
                              istituzionali e la devoluzione 
                                   La Loggia, Ministro per gli affari 
                              regionali 
 
Visto, il Guardasigilli: Castelli