Art. 5. (Durata degli organi elettivi regionali) 1. Gli organi elettivi delle regioni durano in carica per cinque anni, fatta salva, nei casi previsti, l'eventualita' dello scioglimento anticipato del Consiglio regionale. Il quinquennio decorre per ciascun Consiglio dalla data della elezione. La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 2 luglio 2004 CIAMPI Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri Bossi, Ministro per le riforme istituzionali e la devoluzione La Loggia, Ministro per gli affari regionali Visto, il Guardasigilli: Castelli