Art. 4.
  1.  Nel  trasporto e nello stoccaggio dei materiali e degli oggetti
di  cui  all'articolo  1  del  presente  regolamento,  devono  essere
adottate  misure  idonee  a  prevenire fenomeni di contaminazione dei
materiali  e  degli  oggetti  stessi,  al  fine di non deteriorare la
qualita' dell'acqua posta successivamente in contatto con essi.