(Accordo - art. 101)
                            ARTICOLO 101 
 
   Nessuna disposizione del presente accordo impedisce a una parte di
adottare qualsiasi misura: 
    a)  ritenuta  necessaria  per  prevenire   la   divulgazione   di
informazioni contrarie ai suoi interessi  essenziali  in  materia  di
sicurezza; 
    b) inerente alla produzione o al commercio di armi,  munizioni  o
materiale bellico o alla ricerca, allo  sviluppo  o  alla  produzione
indispensabili in materia di difesa, a condizione che tali misure non
alterino  le  condizioni  di  concorrenza  rispetto  a  prodotti  non
destinati ad uso specificamente militare; 
    c) ritenuta essenziale per la propria sicurezza in caso di  gravi
disordini  interni  che  compromettano  il  mantenimento  dell'ordine
pubblico, in tempo  di  guerra  o  in  occasione  di  gravi  tensioni
internazionali che possano sfociare in una guerra oppure ai fini  del
rispetto di impegni assunti per il mantenimento della  pace  e  della
sicurezza internazionale.