(Accordo - art. 104)
                            ARTICOLO 104 
 
   1. Le parti  adottano  qualsiasi  misura  generale  o  particolare
necessaria per l'adempimento degli obblighi  che  incombono  loro  ai
sensi del presente accordo. Esse si adoperano  per  il  conseguimento
degli obiettivi fissati dal presente accordo. 
   2. Qualora una delle parti ritenga che  l'altra  parte  non  abbia
adempiuto a un obbligo previsto dal presente accordo,  puo'  adottare
misure appropriate. Prima di procedere, fatta eccezione  per  i  casi
particolarmente urgenti, essa fornisce al Consiglio  di  associazione
tutte le informazioni pertinenti necessarie per un esame approfondito
della situazione onde cercare una soluzione accettabile per  entrambe
le parti. 
   Nella scelta delle misure appropriate di cui al  paragrafo  2,  si
privilegiano quelle meno pregiudizievoli  per  il  funzionamento  del
presente accordo. Le misure decise vengono comunicate  senza  indugio
al Consiglio di associazione  e,  qualora  l'altra  parte  ne  faccia
richiesta, sono oggetto di consultazioni in questa sede