(Allegato 6)
                             ALLEGATO 6 
 
         PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE 
 
   Entro la fine del quarto anno dall'entrata in vigore del  presente
accordo, l'Algeria e le Comunita' europee e/o  i  loro  Stati  membri
aderiscono, se non l'hanno  gia'  fatto,  alle  seguenti  convenzioni
multilaterali e  garantiscono  l'applicazione  adeguata  ed  efficace
degli obblighi che ne derivano: 
 
- convenzione internazionale relativa alla protezione  degli  artisti
  interpreti o  esecutori,  dei  produttori  di  fonogrammi  e  degli
  organismi di radiodiffusione (Roma, 1961), denominata  "convenzione
  di Roma"; 
- trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito
  di microorganismi agli effetti della procedura  brevettuale  (1977,
  modificato nel 1980), denominato "trattato di Budapest"; 
- accordo sugli  aspetti  dei  diritti  di  proprieta'  intellettuale
  attinenti al commercio (Marrakesh, 15 aprile 1994),  tenendo  conto
  del periodo transitorio per i paesi  in  via  di  sviluppo  di  cui
  all'articolo 65 dell'accordo; 
- protocollo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale
  dei marchi (Madrid 1989),  denominato  "protocollo  all'accordo  di
  Madrid"; 
- trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994); 
- trattato OMPI sui diritti d'autore (Ginevra, 1996); 
- trattato OMPI sugli artisti interpreti o esecutori e  i  produttori
  di registrazioni sonore (Ginevra, 1996). 
 
   2. Le parti continuano  a  garantire  l'applicazione  adeguata  ed
efficace  degli  obblighi  derivanti   dalle   seguenti   convenzioni
multilaterali: 
 
- accordo di Nizza sulla classificazione internazionale  dei  beni  e
  dei servizi ai fini del  marchio  registrato  (Ginevra,  1977),  in
  appresso denominato "accordo di Nizza"; 
- trattato sulla cooperazione  in  materia  di  brevetti  (Washington
  1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); 
- convenzione  di  Parigi  per   la   protezione   della   proprieta'
  industriale (Atto di  Stoccolma  del  1967  -  Unione  di  Parigi),
  denominata "convenzione di Parigi"; 
- convenzione di Berna per la protezione  delle  opere  letterarie  e
  artistiche  (atto  di  Parigi  del  24  luglio  1971),   denominata
  "convenzione di Berna"; 
- accordo di Madrid sulla  registrazione  internazionale  dei  marchi
  (Atto di  Stoccolma  del  1969  -  Unione  di  Madrid),  denominato
  "accordo di Madrid". 
 
   Nel  frattempo,  le  parti  contraenti  ribadiscono  l'impegno  di
rispettare gli obblighi  derivanti  dalle  convenzioni  multilaterali
suddette. Il Comitato di  associazione  puo'  decidere  di  estendere
l'applicazione del presente punto ad altre convenzioni multilaterali 
in questo campo 
   3. Entro la fine  del  quinto  anno  dall'entrata  in  vigore  del
presente accordo, l'Algeria e la Comunita' europea e/o i  suoi  Stati
membri aderiscono,  se  non  l'hanno  gia'  fatto,  alla  convenzione
internazionale per la protezione  dei  ritrovati  vegetali  (atto  di
Ginevra  1991),  denominata  "UPOV",  e  garantiscono  l'applicazione
adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano. 
   L'adesione  a  questa  convenzione  puo'  essere  sostituita,  con
l'accordo di entrambe le parti, dall'applicazione di un  sistema  sui
generis, adeguato ed efficace, di protezione dei ritrovati vegetali.