ALLEGATO 6 PROPRIETA' INTELLETTUALE, INDUSTRIALE E COMMERCIALE Entro la fine del quarto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Algeria e le Comunita' europee e/o i loro Stati membri aderiscono, se non l'hanno gia' fatto, alle seguenti convenzioni multilaterali e garantiscono l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano: - convenzione internazionale relativa alla protezione degli artisti interpreti o esecutori, dei produttori di fonogrammi e degli organismi di radiodiffusione (Roma, 1961), denominata "convenzione di Roma"; - trattato di Budapest sul riconoscimento internazionale del deposito di microorganismi agli effetti della procedura brevettuale (1977, modificato nel 1980), denominato "trattato di Budapest"; - accordo sugli aspetti dei diritti di proprieta' intellettuale attinenti al commercio (Marrakesh, 15 aprile 1994), tenendo conto del periodo transitorio per i paesi in via di sviluppo di cui all'articolo 65 dell'accordo; - protocollo all'accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Madrid 1989), denominato "protocollo all'accordo di Madrid"; - trattato sul diritto dei marchi (Ginevra, 1994); - trattato OMPI sui diritti d'autore (Ginevra, 1996); - trattato OMPI sugli artisti interpreti o esecutori e i produttori di registrazioni sonore (Ginevra, 1996). 2. Le parti continuano a garantire l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi derivanti dalle seguenti convenzioni multilaterali: - accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei beni e dei servizi ai fini del marchio registrato (Ginevra, 1977), in appresso denominato "accordo di Nizza"; - trattato sulla cooperazione in materia di brevetti (Washington 1970, emendato nel 1979 e modificato nel 1984); - convenzione di Parigi per la protezione della proprieta' industriale (Atto di Stoccolma del 1967 - Unione di Parigi), denominata "convenzione di Parigi"; - convenzione di Berna per la protezione delle opere letterarie e artistiche (atto di Parigi del 24 luglio 1971), denominata "convenzione di Berna"; - accordo di Madrid sulla registrazione internazionale dei marchi (Atto di Stoccolma del 1969 - Unione di Madrid), denominato "accordo di Madrid". Nel frattempo, le parti contraenti ribadiscono l'impegno di rispettare gli obblighi derivanti dalle convenzioni multilaterali suddette. Il Comitato di associazione puo' decidere di estendere l'applicazione del presente punto ad altre convenzioni multilaterali in questo campo 3. Entro la fine del quinto anno dall'entrata in vigore del presente accordo, l'Algeria e la Comunita' europea e/o i suoi Stati membri aderiscono, se non l'hanno gia' fatto, alla convenzione internazionale per la protezione dei ritrovati vegetali (atto di Ginevra 1991), denominata "UPOV", e garantiscono l'applicazione adeguata ed efficace degli obblighi che ne derivano. L'adesione a questa convenzione puo' essere sostituita, con l'accordo di entrambe le parti, dall'applicazione di un sistema sui generis, adeguato ed efficace, di protezione dei ritrovati vegetali.