(Accordo - art. 15)
                             ARTICOLO 15 
 
   1. La Comunita' e l'Algeria esaminano la situazione, entro  cinque
anni dall'entrata in vigore del presente accordo, onde determinare le
misure che la Comunita' e l'Algeria dovranno applicare dopo sei  anni
dall'entrata   in   vigore   del   presente   accordo   conformemente
all'obiettivo di cui all'articolo 13. 
   2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1 e tenendo conto del
volume dei loro scambi di prodotti agricoli, di prodotti della  pesca
e  di  prodotti  agricoli  trasformati,  nonche'  della   particolare
sensibilita' di tali prodotti, la  Comunita'  e  l'Algeria  esaminano
nell'ambito del Consiglio di associazione, prodotto per prodotto e su
basi reciproche, la possibilita' di accordarsi ulteriori concessioni.