(Accordo - art. 16)
                             ARTICOLO 16 
 
   1. Qualora, a seguito dell'attuazione della sua politica  agricola
o di una modifica delle  normative  in  vigore,  sia  introdotta  una
normativa specifica, o nel caso di qualsiasi modifica  o  ampliamento
delle  disposizioni  relative  all'attuazione  delle  loro  politiche
agricole, la Comunita' e l'Algeria possono modificare, per i prodotti
interessati, il regime stabilito dal presente accordo. 
   2. La parte che procede a tale modifica ne informa il Comitato  di
associazione.  Su  richiesta  dell'altra  parte,   il   Comitato   di
associazione si riunisce per tenere debitamente conto degli interessi
di quest'ultima. 
   3. Qualora la Comunita' o l'Algeria,  a  norma  del  paragrafo  1,
modifichino il regime previsto dal presente accordo  per  i  prodotti
agricoli, esse concedono, per le importazioni  originarie  dell'altra
parte, un vantaggio  paragonabile  a  quello  previsto  dal  presente
accordo. 
   4. L'altra parte contraente puo' chiedere l'avvio di consultazioni
in seno al  Consiglio  di  associazione  sulla  modifica  del  regime
previsto dal presente accordo.