(Accordo - art. 19)
                             ARTICOLO 19 
 
   I    prodotti    originari    dell'Algeria    non     beneficiano,
all'importazione nella Comunita', di un trattamento  piu'  favorevole
di quello che gli Stati membri si applicano reciprocamente. 
   Le  disposizioni  del  presente   accordo   si   applicano   senza
pregiudizio del regolamento (CEE) n. 1911/91 del  Consiglio,  del  26
giugno 1991, relativo all'applicazione delle disposizioni del diritto
Comunitario alle isole Canarie.