(Accordo - art. 21)
                             ARTICOLO 21 
 
   1. Il presente accordo non osta al mantenimento o  all'istituzione
di unioni doganali, di zone di libero scambio o di regimi di traffico
transfrontaliero, se non nella misura in cui essi alterano il  regime
commerciale previsto dal presente accordo. 
   2.  Nell'ambito  del  Consiglio   di   associazione   si   tengono
consultazioni tra le parti  in  merito  agli  accordi  istitutivi  di
unioni doganali o di zone di libero scambio e, se del caso, in merito
ad altre importanti questioni relative alle loro rispettive politiche
commerciali con i paesi terzi. In particolare, nel  caso  in  cui  un
paese  terzo  entri  a  far  parte  della   Comunita',   si   avviano
consultazioni di questo tipo per garantire che  si  tenga  conto  dei
reciproci interessi della Comunita'  e  dell'Algeria  menzionati  nel
presente accordo.