(Accordo - art. 23)
                             ARTICOLO 23 
 
   Si applica tra le parti l'accordo OMC sulle  sovvenzioni  e  sulle
misure compensative. 
   Se una parte rileva l'esistenza di sovvenzioni  negli  scambi  con
l'altra parte, ai sensi degli articoli VI e XVI del GATT  1994,  puo'
adottare le misure appropriate contro questa pratica  in  conformita'
dell'accordo OMC sulle sovvenzioni  e  sulle  misure  compensative  e
della relativa legislazione interna.