ARTICOLO 23 Si applica tra le parti l'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative. Se una parte rileva l'esistenza di sovvenzioni negli scambi con l'altra parte, ai sensi degli articoli VI e XVI del GATT 1994, puo' adottare le misure appropriate contro questa pratica in conformita' dell'accordo OMC sulle sovvenzioni e sulle misure compensative e della relativa legislazione interna.