(Accordo - art. 26)
                             ARTICOLO 26 
 
   1. Nel caso in  cui  la  Comunita'  o  l'Algeria  assoggettino  le
importazioni di  prodotti  tali  da  creare  le  difficolta'  di  cui
all'articolo 24 a una procedura amministrativa finalizzata a  fornire
tempestive informazioni sull'andamento  dei  flussi  commerciali,  ne
informano l'altra parte. 
   Nei casi specificati agli articoli 22 e 25, prima di  adottare  le
misure previste in tali articoli o, nei casi in  cui  si  applica  il
paragrafo 2, lettera c) del presente articolo,  il  piu'  rapidamente
possibile, la Comunita' o l'Algeria, a seconda dei  casi,  forniscono
al Comitato di associazione tutte le informazioni utili onde  cercare
una soluzione accettabile per entrambe le parti. 
   Nella scelta delle misure si privilegiano  quelle  che  perturbano
meno il funzionamento del presente accordo. 
   2. L'applicazione del paragrafo 1, secondo comma e' soggetta  alle
seguenti disposizioni: 
 
a) Per  quanto  riguarda  l'articolo  22,   la   parte   esportatrice
   dev'essere informata del caso di dumping non appena  le  autorita'
   della parte importatrice aprono l'inchiesta. Qualora  non  si  sia
   posta fine al dumping ai sensi dell'articolo VI del  GATT  1994  o
   non si sia trovata altra soluzione soddisfacente  entro  i  trenta
   giorni  successivi  alla  notifica  della  questione,   la   parte
   importatrice puo' adottare le misure adeguate. 
b) Per quanto riguarda l'articolo 25, le difficolta'  generate  dalla
   situazione di cui a detto articolo sono notificate ai fini  di  un
   esame del Comitato di associazione. 
 
   Il Consiglio di associazione  puo'  adottare  qualsiasi  decisione
utile per porre fine alle difficolta'. Qualora esso non  abbia  preso
tale decisione entro i trenta giorni successivi alla  notifica  della
questione, la parte esportatrice puo' applicare le misure adeguate. 
 
c) Qualora  circostanze  eccezionali  che  richiedono  un  intervento
   immediato  rendano  impossibile   un'informazione   o   un   esame
   preventivo, la Comunita' o l'Algeria, a seconda dei casi,  possono
   applicare  immediatamente,  nelle  situazioni  specificate   negli
   articoli  22  e  25,  le  misure  di   salvaguardia   strettamente
   necessarie  per   far   fronte   alla   situazione,   informandone
   immediatamente l'altra Parte.