(Accordo - art. 27)
                             ARTICOLO 27 
 
   Il presente  accordo  non  osta  ai  divieti  o  alle  restrizioni
all'importazione,   all'esportazione   o   al   transito   di   merci
giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico,  di
pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone
e degli animali o di preservazione dei vegetali,  di  protezione  del
patrimonio artistico, storico o archeologico nazionale  o  di  tutela
della proprieta' intellettuale, industriale  e  commerciale  o  dalle
norme relative  all'oro  e  all'argento.  Tuttavia,  tali  divieti  o
restrizioni  non  devono  costituire  un  mezzo  di   discriminazione
arbitraria, ne' una  restrizione  dissimulata  al  commercio  tra  le
parti.