(Accordo - art. 30)
                             ARTICOLO 30 
                          Impegni reciproci 
 
   1.  La  Comunita'  europea  e  i  suoi  Stati   membri   estendono
all'Algeria il trattamento che devono applicare a norma dell'articolo
II.1 dell'accordo  generale  sugli  scambi  di  servizi,  in  seguito
denominato "GATS". 
   2. La Comunita'  europea  e  i  suoi  Stati  membri  concedono  ai
fornitori di servizi algerini un trattamento non meno  favorevole  di
quello riservato ai  fornitori  di  servizi  analoghi,  conformemente
all'elenco di impegni specifici della Comunita' europea  e  dei  suoi
Stati membri allegato al GATS. 
   3. Il trattamento suddetto non si applica ai vantaggi concessi  da
una  delle  parti  in  virtu'  di  un  accordo  del   tipo   definito
all'articolo V del GATS, ne' alle  misure  adottate  in  applicazione
ditale  accordo  ne'  agli  altri  vantaggi  concessi   conformemente
all'elenco di esenzioni dal trattamento della nazione  piu'  favorita
allegato dalla Comunita' europea e dai suoi Stati membri al GATS. 
   4. L'Algeria concede  ai  fornitori  di  servizi  della  Comunita'
europea e dei suoi Stati membri un trattamento non meno favorevole di
quelli indicati agli articoli 31-33.