(Accordo - art. 31)
                             ARTICOLO 31 
               Prestazione transfrontaliera di servizi 
 
   L'Algeria concede ai prestatori Comunitari di servizi forniti  sul
suo territorio con mezzi diversi da una presenza commerciale o  dalla
presenza delle persone fisiche di  cui  agli  articoli  32  e  33  un
trattamento non meno favorevole di quello riservato alle societa'  di
paesi terzi.