ARTICOLO 32 Presenza commerciale 1. a) L'Algeria concede per lo stabilimento delle societa' Comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato al le societa' di paesi terzi. b) L'Algeria concede, per l'attivita' delle filiali e consociate di Societa' Comunitarie stabilite sul suo territorio conformemente alla sua legislazione, un trattamento non meno favorevole, per quanto riguarda la loro attivita', di quello concesso alle proprie societa' e filiali o, se migliore, alle consociate e filiali algerine di societa' di un paese terzo. 2. Il trattamento di cui al paragrafo 1, lettere a) e b), viene concesso alle societa', filiali e consociate stabilite in Algeria all'entrata in vigore del presente accordo nonche' alle societa', filiali e consociate che vi si stabiliranno dopo questa data.