(Accordo - art. 32)
                             ARTICOLO 32 
                        Presenza commerciale 
 
 
  1.  a)  L'Algeria  concede  per  lo  stabilimento  delle   societa'
Comunitarie un trattamento non meno favorevole di quello riservato al
le societa' di paesi terzi. 
  b) L'Algeria concede, per l'attivita' delle filiali e consociate di
Societa' Comunitarie stabilite sul suo territorio conformemente  alla
sua legislazione, un trattamento  non  meno  favorevole,  per  quanto
riguarda la loro attivita', di quello concesso alle proprie  societa'
e filiali o, se migliore,  alle  consociate  e  filiali  algerine  di
societa' di un paese terzo. 
   2. Il trattamento di cui al paragrafo 1, lettere a)  e  b),  viene
concesso alle societa', filiali e  consociate  stabilite  in  Algeria
all'entrata in vigore del presente  accordo  nonche'  alle  societa',
filiali e consociate che vi si stabiliranno dopo questa data.