(Accordo - art. 33)
                             ARTICOLO 33 
               Presenza temporanea di persone fisiche 
 
   1. Una societa' Comunitaria o  una  societa'  algerina  stabilita,
rispettivamente, sul territorio dell'Algeria o della Comunita' ha  il
diritto di assumere o di far assumere temporaneamente  da  una  delle
sue filiali o consociate, in base alla  legislazione  in  vigore  nel
paese di stabilimento, cittadini degli Stati membri  e  dell'Algeria,
purche' si tratti di  personale  chiave  ai  sensi  del  paragrafo  2
impiegato esclusivamente da queste societa' e dalle  loro  filiali  o
consociate. I permessi di soggiorno e di  lavoro  di  queste  persone
coprono unicamente la durata del contratto. 
   2. Per personale chiave delle summenzionate  imprese,  in  seguito
denominate  "societa'",   si   intendono   le   "persone   trasferite
all'interno della societa'" ai sensi della  lettera  c),  purche'  la
societa' sia una persona giuridica e le persone  in  questione  siano
state impiegate direttamente da essa o associate ad  essa  (non  come
azionisti  di  maggioranza)  per  almeno  12  mesi  prima  di  questo
trasferimento. Si  tratta  di  persone  appartenenti  alle  categorie
seguenti: 
 
a) quadri superiori di  una  societa'  che  svolgono  prevalentemente
   mansioni direttive sotto la supervisione o la  direzione  generale
   del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o
   dei loro equivalenti, in particolare coloro che: 
 
- dirigono la societa' oppure un dipartimento  o  una  sottodivisione
  della stessa; 
- controllano  e  coordinano  l'attivita'  degli  altri  membri   del
  personale che svolgono mansioni ispettive, direttive o tecniche; 
- procedono  all'assunzione  o  al  licenziamento  di   personale   o
  raccomandano l'adozione di misure nei suoi confronti in virtu'  dei
  poteri loro conferiti; 
 
b) dipendenti di una societa' in possesso di  conoscenze  particolari
   indispensabili per il servizio, le  attrezzature  di  ricerca,  le
   tecnologie o la gestione della societa'. Dalla valutazione di tali
   competenze puo' risultare, oltre  alle  conoscenze  specificamente
   necessarie  per  la  societa',  un  alto  livello   di   qualifica
   concernente un tipo di lavoro o  di  attivita'  che  richieda  una
   preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo
   professionale; 
c) per "persona trasferita all'interno della societa'" si intende una
   persona fisica che lavora presso una societa'  sul  territorio  di
   una delle parti e viene trasferita temporaneamente nell'ambito  di
   attivita' economiche svolte sul territorio  dell'altra  parte;  la
   societa' in questione deve avere la sede principale sul territorio
   di una parte e il trasferimento deve avvenire verso  una  societa'
   (filiale, consociata) di questa societa' che svolge effettivamente
   attivita' economiche simili sul territorio dell'altra parte. 
 
   3. L'ingresso e la presenza temporanea  nei  territori  rispettivi
dell'Algeria e della Comunita' di  cittadini  degli  Stati  membri  o
dell'Algeria sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti  che
svolgono mansioni di quadri  superiori  ai  sensi  del  paragrafo  2,
lettera a), all'interno di una societa' e sono incaricati  di  aprire
una societa' algerina  o  una  societa'  Comunitaria  rispettivamente
nella Comunita' o in Algeria, a condizione che: 
 
- detti  rappresentanti  non  procedano  a  vendite  dirette  e   non
  forniscano servizi, e che; 
- non esistano altri rappresentanti,  uffici,  consociate  o  filiali
  della societa' in uno Stato membro della Comunita' o in Algeria.