ARTICOLO 33 Presenza temporanea di persone fisiche 1. Una societa' Comunitaria o una societa' algerina stabilita, rispettivamente, sul territorio dell'Algeria o della Comunita' ha il diritto di assumere o di far assumere temporaneamente da una delle sue filiali o consociate, in base alla legislazione in vigore nel paese di stabilimento, cittadini degli Stati membri e dell'Algeria, purche' si tratti di personale chiave ai sensi del paragrafo 2 impiegato esclusivamente da queste societa' e dalle loro filiali o consociate. I permessi di soggiorno e di lavoro di queste persone coprono unicamente la durata del contratto. 2. Per personale chiave delle summenzionate imprese, in seguito denominate "societa'", si intendono le "persone trasferite all'interno della societa'" ai sensi della lettera c), purche' la societa' sia una persona giuridica e le persone in questione siano state impiegate direttamente da essa o associate ad essa (non come azionisti di maggioranza) per almeno 12 mesi prima di questo trasferimento. Si tratta di persone appartenenti alle categorie seguenti: a) quadri superiori di una societa' che svolgono prevalentemente mansioni direttive sotto la supervisione o la direzione generale del consiglio d'amministrazione o degli azionisti della societa' o dei loro equivalenti, in particolare coloro che: - dirigono la societa' oppure un dipartimento o una sottodivisione della stessa; - controllano e coordinano l'attivita' degli altri membri del personale che svolgono mansioni ispettive, direttive o tecniche; - procedono all'assunzione o al licenziamento di personale o raccomandano l'adozione di misure nei suoi confronti in virtu' dei poteri loro conferiti; b) dipendenti di una societa' in possesso di conoscenze particolari indispensabili per il servizio, le attrezzature di ricerca, le tecnologie o la gestione della societa'. Dalla valutazione di tali competenze puo' risultare, oltre alle conoscenze specificamente necessarie per la societa', un alto livello di qualifica concernente un tipo di lavoro o di attivita' che richieda una preparazione tecnica specifica, compresa l'appartenenza ad un albo professionale; c) per "persona trasferita all'interno della societa'" si intende una persona fisica che lavora presso una societa' sul territorio di una delle parti e viene trasferita temporaneamente nell'ambito di attivita' economiche svolte sul territorio dell'altra parte; la societa' in questione deve avere la sede principale sul territorio di una parte e il trasferimento deve avvenire verso una societa' (filiale, consociata) di questa societa' che svolge effettivamente attivita' economiche simili sul territorio dell'altra parte. 3. L'ingresso e la presenza temporanea nei territori rispettivi dell'Algeria e della Comunita' di cittadini degli Stati membri o dell'Algeria sono autorizzati quando si tratta di rappresentanti che svolgono mansioni di quadri superiori ai sensi del paragrafo 2, lettera a), all'interno di una societa' e sono incaricati di aprire una societa' algerina o una societa' Comunitaria rispettivamente nella Comunita' o in Algeria, a condizione che: - detti rappresentanti non procedano a vendite dirette e non forniscano servizi, e che; - non esistano altri rappresentanti, uffici, consociate o filiali della societa' in uno Stato membro della Comunita' o in Algeria.