ARTICOLO 34 Trasporti 1. Le disposizioni degli articoli 30-33 non si applicano al trasporto aereo, fluviale e terrestre e al cabotaggio marittimo nazionale, fatti salvi i paragrafi 2-6 del presente articolo. 2. Tuttavia, per i servizi di trasporto marittimo internazionale offerti dalle agenzie marittime che comportano una tratta marittima, comprese le attivita' intermodali, ciascuna parte autorizza le societa' dell'altra parte ad aprire e a gestire filiali o consociate sul suo territorio a condizioni non meno favorevoli di quelle concesse alle sue societa' o, se migliori, alle consociate e filiali di societa' di paesi terzi. Dette attivita' comprendono, ma non sono limitate a: a) la commercializzazione e la vendita di servizi di trasporto marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con i clienti, dalla quotazione alla fatturazione, quando detti servizi siano gestiti o offerti direttamente dal fornitore stesso o da fornitori di servizi con i quali il venditore di servizi ha concluso accordi commerciali permanenti; b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto e dei servizi connessi, compresi i servizi di trasporto interno di qualsiasi tipo, in particolare il trasporto fluviale, stradale e ferroviario, necessari per la fornitura di un servizio integrato; c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali o di altri documenti inerenti all'origine e alla natura delle merci trasportate; d) la fornitura di informazioni commerciali comprendenti, tra l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi di dati elettronici (fatte salve le restrizioni non discriminatorie in materia di telecomunicazioni); e) la conclusione di accordi commerciali con un partner locale, che preveda in particolare la partecipazione al capitale azionario della societa' e l'assunzione del personale locale o straniero, fatte salve le disposizioni del presente accordo; f) la rappresentanza delle societa', l'organizzazione degli scali e, se necessario, la ripresa del carico. 3. Per quanto riguarda i trasporti marittimi, le parti si impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso al mercato e al traffico internazionale su base commerciale. Si applicano tuttavia le legislazioni di ciascuna delle parti per quanto riguarda i privilegi e i diritti della bandiera nazionale in materia di cabotaggio nazionale, salvataggio, rimorchio e pilotaggio. Le disposizioni di cui sopra non pregiudicano i diritti e gli obblighi derivanti per l'una o l'altra parte del presente accordo dalla convenzione delle Nazioni Unite relativa al codice di comportamento per le conferenze di linea. Le compagnie non conferenziate hanno facolta' di operare in concorrenza con una conferenziata a condizione che aderiscano al principio della concorrenza leale su base commerciale. Le parti confermano la loro adesione al principio della libera concorrenza, di importanza capitale nel commercio di carichi secchi e liquidi alla rinfusa. 4. In applicazione dei principi del paragrafo 3, le parti: a) evitano di introdurre nei futuri accordi bilaterali con paesi terzi clausole di ripartizione del carico relative alle rinfuse secche e liquide e al traffico normale, tranne per i casi eccezionali in cui le societa' di navigazione di una qualsiasi delle parti del presente accordo non avrebbero altrimenti la possibilita' di partecipare al traffico normale destinato al paese terzo interessato e proveniente da esso; b) aboliscono, al momento dell'entrata in vigore del presente accordo, tutte le misure unilaterali e gli ostacoli amministrativi, tecnici e di altro genere che potrebbero avere effetti restrittivi o discriminatori sulla libera prestazione di servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali. 5. Ciascuna parte concede, fra l'altro, un trattamento non meno favorevole di quello riservato alle sue navi alle navi destinate al trasporto di merci, di passeggeri o di entrambi che battono bandiera dell'altra parte e sono gestite da cittadini o societa' dell'altra parte per quanto riguarda l'accesso ai porti, alle infrastrutture e ai servizi marittimi ausiliari dei porti nonche' per la riscossione dei relativi diritti e tasse, per l'utilizzazione delle infrastrutture doganali, per l'assegnazione degli ormeggi e per l'uso delle infrastrutture di trasbordo. 6. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti tra le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di reciproco accesso al mercato e della prestazione di servizi nei trasporti aerei, stradali, ferroviari e fluviali possono essere oggetto, all'occorrenza, di uno speciale accordo da negoziare tra le parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.