(Accordo - art. 34)
                             ARTICOLO 34 
                              Trasporti 
 
   1. Le disposizioni  degli  articoli  30-33  non  si  applicano  al
trasporto aereo, fluviale  e  terrestre  e  al  cabotaggio  marittimo
nazionale, fatti salvi i paragrafi 2-6 del presente articolo. 
   2. Tuttavia, per i servizi di trasporto  marittimo  internazionale
offerti dalle agenzie marittime che comportano una tratta  marittima,
comprese  le  attivita'  intermodali,  ciascuna  parte  autorizza  le
societa' dell'altra parte ad aprire e a gestire filiali o  consociate
sul suo  territorio  a  condizioni  non  meno  favorevoli  di  quelle
concesse alle sue societa' o, se migliori, alle consociate e  filiali
di societa' di paesi terzi. Dette attivita' comprendono, ma non  sono
limitate a: 
 
a) la commercializzazione  e  la  vendita  di  servizi  di  trasporto
   marittimo e di servizi connessi attraverso il contatto diretto con
   i  clienti,  dalla  quotazione  alla  fatturazione,  quando  detti
   servizi siano gestiti o offerti direttamente dal fornitore  stesso
   o da fornitori di servizi con i quali il venditore di  servizi  ha
   concluso accordi commerciali permanenti; 
b) l'acquisto e l'uso, per loro conto o a nome dei loro clienti (e la
   rivendita a questi ultimi) di tutti i servizi di trasporto  e  dei
   servizi connessi, compresi  i  servizi  di  trasporto  interno  di
   qualsiasi tipo, in particolare il trasporto fluviale,  stradale  e
   ferroviario, necessari per la fornitura di un servizio integrato; 
c) la preparazione dei documenti di trasporto, dei documenti doganali
   o di altri documenti inerenti  all'origine  e  alla  natura  delle
   merci trasportate; 
d) la  fornitura  di  informazioni  commerciali   comprendenti,   tra
   l'altro, i sistemi di informazione computerizzati e gli scambi  di
   dati elettronici (fatte salve le restrizioni  non  discriminatorie
   in materia di telecomunicazioni); 
e) la conclusione di accordi commerciali con un partner  locale,  che
   preveda in particolare la  partecipazione  al  capitale  azionario
   della societa' e l'assunzione del personale  locale  o  straniero,
   fatte salve le disposizioni del presente accordo; 
f) la rappresentanza delle societa', l'organizzazione degli scali  e,
   se necessario, la ripresa del carico. 
 
   3.  Per  quanto  riguarda  i  trasporti  marittimi,  le  parti  si
impegnano ad applicare effettivamente il principio del libero accesso
al mercato e al  traffico  internazionale  su  base  commerciale.  Si
applicano tuttavia le legislazioni di ciascuna delle parti per quanto
riguarda i privilegi e i diritti della bandiera nazionale in  materia
di cabotaggio nazionale, salvataggio, rimorchio e pilotaggio. 
   Le disposizioni di cui sopra non  pregiudicano  i  diritti  e  gli
obblighi derivanti per l'una o l'altra  parte  del  presente  accordo
dalla  convenzione  delle  Nazioni  Unite  relativa  al   codice   di
comportamento  per  le  conferenze  di  linea.   Le   compagnie   non
conferenziate hanno  facolta'  di  operare  in  concorrenza  con  una
conferenziata  a  condizione  che  aderiscano  al   principio   della
concorrenza leale su base commerciale. 
   Le parti confermano la loro adesione  al  principio  della  libera
concorrenza, di importanza capitale nel commercio di carichi secchi e
liquidi alla rinfusa. 
   4. In applicazione dei principi del paragrafo 3, le parti: 
 
a) evitano di introdurre nei  futuri  accordi  bilaterali  con  paesi
   terzi clausole di ripartizione del carico  relative  alle  rinfuse
   secche e  liquide  e  al  traffico  normale,  tranne  per  i  casi
   eccezionali in cui le societa' di  navigazione  di  una  qualsiasi
   delle parti del  presente  accordo  non  avrebbero  altrimenti  la
   possibilita' di partecipare al traffico normale destinato al paese
   terzo interessato e proveniente da esso; 
b) aboliscono,  al  momento  dell'entrata  in  vigore  del   presente
   accordo,   tutte   le   misure   unilaterali   e   gli    ostacoli
   amministrativi, tecnici e di altro  genere  che  potrebbero  avere
   effetti restrittivi o discriminatori sulla libera  prestazione  di
   servizi nel settore dei trasporti marittimi internazionali. 
 
   5. Ciascuna parte concede, fra l'altro, un  trattamento  non  meno
favorevole di quello riservato alle sue navi alle navi  destinate  al
trasporto di merci, di passeggeri o di entrambi che battono  bandiera
dell'altra parte e sono gestite da cittadini  o  societa'  dell'altra
parte per quanto riguarda l'accesso ai porti, alle  infrastrutture  e
ai servizi marittimi ausiliari dei porti nonche' per  la  riscossione
dei   relativi   diritti   e   tasse,   per   l'utilizzazione   delle
infrastrutture doganali, per l'assegnazione degli ormeggi e per l'uso
delle infrastrutture di trasbordo. 
   6. Al fine di garantire uno sviluppo coordinato dei trasporti  tra
le parti secondo le reciproche esigenze commerciali, le condizioni di
reciproco accesso al mercato  e  della  prestazione  di  servizi  nei
trasporti aerei,  stradali,  ferroviari  e  fluviali  possono  essere
oggetto, all'occorrenza, di uno speciale accordo da negoziare tra  le
parti dopo l'entrata in vigore del presente accordo.