ARTICOLO 36 Definizioni Ai fini del presente accordo: a) per "prestatore di servizi" si intende qualsiasi persona fisica o giuridica che fornisce un servizio proveniente dal territorio di una parte e destinato a un consumatore dell'altra parte grazie a una presenza commerciale (stabilimento) nel territorio dell'altra parte e alla presenza di persone fisiche di una parte nel territorio dell'altra; b) per "societa' Comunitaria" o "societa' algerina" si intende una societa' costituita a norma delle leggi di uno Stato membro o dell'Algeria che abbia la sede legale, l'amministrazione centrale o il principale centro degli affari sui territorio della Comunita' o dell'Algeria. Tuttavia, una societa' costituita in base alle leggi di uno Stato membro o dell'Algeria che abbia solo la sede legale sul territorio della Comunita' o dell'Algeria viene considerata una societa' Comunitaria o algerina se le sue attivita' sono collegate in modo effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati membri o dell'Algeria; c) per "consociata" di una societa' si intende una societa' effettivamente controllata dalla prima; d) per "filiale" di una societa' si intende un'impresa commerciale senza personalita' giuridica, apparentemente permanente, come l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle infrastrutture necessarie per negoziare con terzi e pertanto, fermo restando che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese, non deve trattare direttamente con detta casa madre ma puo' concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne costituisce l'estensione; e) per "stabilimento", si intende la facolta' delle societa' Comunitarie o algerine definite alla lettera b) di accedere ad attivita' economiche mediante l'apertura di consociate o di filiali rispettivamente in Algeria o nella Comunita'; f) per "attivita'" si intendono quelle economiche; g) le "attivita' economiche" comprendono in particolare le attivita' di tipo industriale e commerciale e le libere professioni; h) per "cittadino della Comunita'" o "cittadino dell'Algeria" si intende, rispettivamente, una persona fisica che abbia la cittadinanza di uno degli Stati membri o dell'Algeria. Per quanto riguarda il trasporto marittimo internazionale, comprese le operazioni intermodali che comportano una tratta marittima, beneficiano delle disposizioni del presente titolo i cittadini degli Stati membri o dell'Algeria stabiliti al di fuori della Comunita' e dell'Algeria e le agenzie marittime stabilite al di fuori della Comunita' o dell'Algeria e controllate da cittadini di uno Stato membro o dell'Algeria, se le loro navi sono registrate in detto Stato membro o in Algeria conformemente alle rispettive legislazioni.