(Accordo - art. 36)
                             ARTICOLO 36 
                             Definizioni 
 
Ai fini del presente accordo: 
 
a) per "prestatore di servizi" si intende qualsiasi persona fisica  o
   giuridica che fornisce un servizio proveniente dal  territorio  di
   una parte e destinato a un consumatore dell'altra parte  grazie  a
   una presenza commerciale (stabilimento) nel territorio  dell'altra
   parte e  alla  presenza  di  persone  fisiche  di  una  parte  nel
   territorio dell'altra; 
b) per "societa' Comunitaria" o "societa' algerina"  si  intende  una
   societa' costituita a norma delle leggi  di  uno  Stato  membro  o
   dell'Algeria che abbia la sede legale, l'amministrazione  centrale
   o il principale centro degli affari sui territorio della Comunita'
   o dell'Algeria. 
 
   Tuttavia, una societa' costituita in base alle leggi di uno  Stato
membro o dell'Algeria che abbia solo la sede  legale  sul  territorio
della  Comunita'  o  dell'Algeria  viene  considerata  una   societa'
Comunitaria o algerina se le sue attivita'  sono  collegate  in  modo
effettivo e continuativo con l'economia di uno degli Stati  membri  o
dell'Algeria; 
 
c) per  "consociata"  di  una  societa'  si  intende   una   societa'
   effettivamente controllata dalla prima; 
d) per "filiale" di una societa' si  intende  un'impresa  commerciale
   senza  personalita'  giuridica,  apparentemente  permanente,  come
   l'estensione di una casa madre, che dispone della gestione e delle
   infrastrutture necessarie per  negoziare  con  terzi  e  pertanto,
   fermo restando che, all'occorrenza, vi sara' un rapporto giuridico
   con la casa madre la cui sede centrale si trova in un altro paese,
   non deve trattare  direttamente  con  detta  casa  madre  ma  puo'
   concludere operazioni commerciali nell'impresa che ne  costituisce
   l'estensione; 
e) per  "stabilimento",  si  intende  la  facolta'   delle   societa'
   Comunitarie o algerine definite alla lettera  b)  di  accedere  ad
   attivita'  economiche  mediante  l'apertura  di  consociate  o  di
   filiali rispettivamente in Algeria o nella Comunita'; 
f) per "attivita'" si intendono quelle economiche; 
g) le "attivita' economiche" comprendono in particolare le  attivita'
   di tipo industriale e commerciale e le libere professioni; 
h) per "cittadino della  Comunita'"  o  "cittadino  dell'Algeria"  si
   intende,  rispettivamente,  una  persona  fisica  che   abbia   la
   cittadinanza di uno degli Stati membri o dell'Algeria. 
 
   Per  quanto  riguarda  il  trasporto   marittimo   internazionale,
comprese  le  operazioni  intermodali  che  comportano   una   tratta
marittima, beneficiano  delle  disposizioni  del  presente  titolo  i
cittadini degli Stati membri o dell'Algeria  stabiliti  al  di  fuori
della Comunita' e dell'Algeria e le agenzie marittime stabilite al di
fuori della Comunita' o dell'Algeria e controllate  da  cittadini  di
uno Stato membro o dell'Algeria, se le loro navi sono  registrate  in
detto  Stato  membro  o  in  Algeria  conformemente  alle  rispettive
legislazioni.