(Accordo - art. 37)
                             ARTICOLO 37 
                        Disposizioni generali 
 
   1. Le parti evitano di adottare misure che rendano  le  condizioni
di stabilimento e di attivita' delle loro societa'  piu'  restrittive
di quelle in vigore il giorno  che  precede  la  firma  del  presente
accordo. 
   2. Le arti si impegnano a sviluppare eventualmente le disposizioni
suddette perche' diventino un "accordo di integrazione economica"  ai
sensi dell'articolo V del GATS. Nel formulare le  raccomandazioni  il
Consiglio di associazione tiene conto dell'esperienza  acquisita  con
l'attuazione del trattamento della  nazione  piu'  favorita  e  degli
obblighi di ciascuna parte nell'ambito del GATS, in  particolare  del
suo articolo V. 
   Il Consiglio di associazione tiene conto  altresi'  dei  progressi
fatti nel ravvicinare le legislazioni delle  parti  applicabili  alle
attivita' in questione. L'obiettivo di cui sopra  e'  oggetto  di  un
primo esame da parte del Consiglio  di  associazione  al  piu'  tardi
cinque anni dopo l'entrata in vigore del presente accordo.