(Accordo - art. 63)
                             ARTICOLO 63 
                  Cooperazione nel settore doganale 
 
   1. La cooperazione nel settore, finalizzata al rispetto del regime
del libero scambio, riguarda in particolare: 
 
a) la semplificazione dei controlli e delle procedure doganali; 
b) l'introduzione di un  documento  amministrativo  unico  analogo  a
   quello comunitario e la possibilita'  di  collegare  i  regimi  di
   transito della Comunita' e dell'Algeria. 
 
Sara' fornita all'occorrenza l'assistenza tecnica necessaria. 
 
   2. Fatte salve le ulteriori forme  di  cooperazione  previste  nel
presente accordo, in particolare per la lotta contro gli stupefacenti
e il riciclaggio del denaro, le autorita' amministrative delle  parti
contraenti  si  prestano   reciprocamente   assistenza   secondo   le
disposizioni del protocollo n. 7.