(Accordo - art. 65)
                             ARTICOLO 65 
             Cooperazione per la tutela dei consumatori 
 
   1. Le  parti  convengono  che  la  cooperazione  in  questo  campo
dovrebbe cercare di rendere compatibili i loro sistemi di tutela  dei
consumatori. 
   2. La cooperazione in questo settore vertera' sui seguenti aspetti
principali: 
    a)  scambi  di  informazioni  sulle   attivita'   legislative   e
sull'operato degli esperti, destinati in  particolare  a  coloro  che
rappresentano gli interessi dei consumatori; 
    b) organizzazione di seminari e di corsi di formazione; 
    c) creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca  sui
prodotti pericolosi, cioe' quelli che comportano un  rischio  per  la
salute e la sicurezza dei consumatori; 
    d) migliore informazione dei consumatori  in  merito  ai  prezzi,
alle caratteristiche dei prodotti e ai servizi offerti; 
    e) riforme istituzionali; 
    f) assistenza tecnica; 
    g) potenziamento dei laboratori algerini di analisi  e  di  prove
comparative e assistenza per l'organizzazione e l'entrata in funzione
di un sistema d'informazione decentrato ad uso dei consumatori; 
    h) contributo all'organizzazione e all'entrata in funzione di  un
sistema di allarme da integrare nella rete europea.