ARTICOLO 65 Cooperazione per la tutela dei consumatori 1. Le parti convengono che la cooperazione in questo campo dovrebbe cercare di rendere compatibili i loro sistemi di tutela dei consumatori. 2. La cooperazione in questo settore vertera' sui seguenti aspetti principali: a) scambi di informazioni sulle attivita' legislative e sull'operato degli esperti, destinati in particolare a coloro che rappresentano gli interessi dei consumatori; b) organizzazione di seminari e di corsi di formazione; c) creazione di sistemi permanenti di informazione reciproca sui prodotti pericolosi, cioe' quelli che comportano un rischio per la salute e la sicurezza dei consumatori; d) migliore informazione dei consumatori in merito ai prezzi, alle caratteristiche dei prodotti e ai servizi offerti; e) riforme istituzionali; f) assistenza tecnica; g) potenziamento dei laboratori algerini di analisi e di prove comparative e assistenza per l'organizzazione e l'entrata in funzione di un sistema d'informazione decentrato ad uso dei consumatori; h) contributo all'organizzazione e all'entrata in funzione di un sistema di allarme da integrare nella rete europea.