(Accordo - art. 67)
                             ARTICOLO 67 
 
   1.  Ogni  Stato  membro  concede  ai  lavoratori  di  nazionalita'
algerina occupati nel suo territorio un  regime  caratterizzato,  per
quanto riguarda  le  condizioni  di  lavoro,  di  retribuzione  e  di
licenziamento, dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla
nazionalita' rispetto ai propri cittadini. 
   2. Ogni lavoratore algerino autorizzato  a  svolgere  un'attivita'
professionale stipendiata sul territorio di uno Stato membro a titolo
temporaneo beneficia delle disposizioni del paragrafo  1  per  quanto
riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione. 
   3. L'Algeria concede lo  stesso  regime  ai  lavoratori  cittadini
degli Stati membri occupati nel suo territorio.