ARTICOLO 67 1. Ogni Stato membro concede ai lavoratori di nazionalita' algerina occupati nel suo territorio un regime caratterizzato, per quanto riguarda le condizioni di lavoro, di retribuzione e di licenziamento, dall'assenza di qualsiasi discriminazione basata sulla nazionalita' rispetto ai propri cittadini. 2. Ogni lavoratore algerino autorizzato a svolgere un'attivita' professionale stipendiata sul territorio di uno Stato membro a titolo temporaneo beneficia delle disposizioni del paragrafo 1 per quanto riguarda le condizioni di lavoro e di retribuzione. 3. L'Algeria concede lo stesso regime ai lavoratori cittadini degli Stati membri occupati nel suo territorio.