(Accordo - art. 70)
                             ARTICOLO 70 
 
   1. Entro il termine  del  primo  anno  successivo  all'entrata  in
vigore del presente accordo il Consiglio di  associazione  adotta  le
disposizioni per l'applicazione dei principi  enunciati  all'articolo
68. 
   2. Il Consiglio  di  associazione  precisa  le  modalita'  di  una
cooperazione amministrativa che offra le garanzie di  gestione  e  di
controllo necessarie all'applicazione delle disposizioni  di  cui  al
paragrafo 1.