(Accordo - art. 74)
                             ARTICOLO 74 
 
   1. Le parti riconoscono l'importanza dello sviluppo  sociale,  che
deve  procedere  di  pari  passo  con  lo   sviluppo   economico,   e
attribuiscono la massima priorita' al rispetto  dei  diritti  sociali
fondamentali. 
   2. Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo  sociale,
si intraprendono azioni e programmi relativi a qualsiasi  settore  di
reciproco interesse. 
   In tale ambito, si privilegeranno gli interventi volti a: 
    a) migliorare le condizioni di vita, creare  posti  di  lavoro  e
sviluppare la formazione, specialmente nelle zone di emigrazione; 
    b)  reinserire  le  persone  rimpatriate  perche'  in  situazione
irregolare secondo la legislazione dello Stato interessato; 
    c) incentivare gli investimenti  produttivi  o  la  creazione  di
imprese in  Algeria  ad  opera,  di  lavoratori  algerini  legalmente
occupati nella Comunita'; 
    d) promuovere il ruolo  della  donna  nel  processo  di  sviluppo
economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i mezzi
di comunicazione,  nell'ambito  della  politica  algerina  in  questo
settore; 
    e) sostenere i programmi algerini di pianificazione  familiare  e
di tutela della madre e del bambino; 
    f) migliorare il regime previdenziale e sanitario; 
    g) attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a  favore
di gruppi misti di giovani algerini ed europei residenti negli  Stati
membri onde promuovere  la  conoscenza  delle  reciproche  culture  e
favorire la tolleranza; 
    h) migliorare le condizioni di vita nelle zone piu' povere; 
    i) promuovere il dialogo socioprofessionale; 
    j)  promuovere  il  rispetto  dei  diritti  dell'uomo  in  ambito
socioprofessionale; 
    k) contribuire allo sviluppo del settore  abitativo,  specie  per
quanto riguarda le case popolari; 
    l) attenuare le  ripercussioni  negative  dell'adeguamento  delle
strutture economiche e sociali; 
    m) migliorare il sistema di formazione professionale.