ARTICOLO 74 1. Le parti riconoscono l'importanza dello sviluppo sociale, che deve procedere di pari passo con lo sviluppo economico, e attribuiscono la massima priorita' al rispetto dei diritti sociali fondamentali. 2. Per consolidare la cooperazione tra le parti in campo sociale, si intraprendono azioni e programmi relativi a qualsiasi settore di reciproco interesse. In tale ambito, si privilegeranno gli interventi volti a: a) migliorare le condizioni di vita, creare posti di lavoro e sviluppare la formazione, specialmente nelle zone di emigrazione; b) reinserire le persone rimpatriate perche' in situazione irregolare secondo la legislazione dello Stato interessato; c) incentivare gli investimenti produttivi o la creazione di imprese in Algeria ad opera, di lavoratori algerini legalmente occupati nella Comunita'; d) promuovere il ruolo della donna nel processo di sviluppo economico e sociale, in particolare attraverso l'istruzione e i mezzi di comunicazione, nell'ambito della politica algerina in questo settore; e) sostenere i programmi algerini di pianificazione familiare e di tutela della madre e del bambino; f) migliorare il regime previdenziale e sanitario; g) attuare e finanziare programmi di scambio e di svago a favore di gruppi misti di giovani algerini ed europei residenti negli Stati membri onde promuovere la conoscenza delle reciproche culture e favorire la tolleranza; h) migliorare le condizioni di vita nelle zone piu' povere; i) promuovere il dialogo socioprofessionale; j) promuovere il rispetto dei diritti dell'uomo in ambito socioprofessionale; k) contribuire allo sviluppo del settore abitativo, specie per quanto riguarda le case popolari; l) attenuare le ripercussioni negative dell'adeguamento delle strutture economiche e sociali; m) migliorare il sistema di formazione professionale.