ARTICOLO 79 Per conseguire gli obiettivi del presente accordo, si mette a disposizione dell'Algeria una cooperazione finanziaria da attuare secondo modalita' adeguate e con le risorse finanziarie richieste. Una volta entrato in vigore il presente accordo, le modalita' in questione vengono concordate tra le parti mediante gli strumenti piu' adatti. Oltre ai settori di cui ai titoli V e VI del presente accordo, la cooperazione puo' riguardare i seguenti aspetti: - agevolazione delle riforme finalizzate all'ammodernamento dell'economia, compreso lo sviluppo rurale; - ammodernamento delle infrastrutture economiche; - promozione degli investimenti privati e delle attivita' generatrici di posti di lavoro; - adeguamento alle ripercussioni sull'economia algerina della progressiva introduzione di una zona di libero scambio, in particolare tramite il potenziamento e la ristrutturazione dei settori economici interessati, in particolare l'industria; - accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale.