(Accordo - art. 79)
                             ARTICOLO 79 
 
   Per conseguire gli obiettivi del  presente  accordo,  si  mette  a
disposizione dell'Algeria una  cooperazione  finanziaria  da  attuare
secondo modalita' adeguate e con le risorse finanziarie richieste. 
   Una volta entrato in vigore il presente accordo, le  modalita'  in
questione vengono concordate tra le parti mediante gli strumenti piu'
adatti. 
   Oltre ai settori di cui ai titoli V e VI del presente accordo,  la
cooperazione puo' riguardare i seguenti aspetti: 
 
-   agevolazione   delle   riforme   finalizzate   all'ammodernamento
dell'economia, compreso lo sviluppo rurale; 
- ammodernamento delle infrastrutture economiche; 
- promozione degli investimenti privati e delle attivita' generatrici
di posti di lavoro; 
- adeguamento  alle  ripercussioni   sull'economia   algerina   della
  progressiva  introduzione  di  una  zona  di  libero  scambio,   in
  particolare tramite il  potenziamento  e  la  ristrutturazione  dei
  settori economici interessati, in particolare l'industria; 
- accompagnamento delle politiche attuate nel settore sociale.