(Accordo - art. 82)
                             ARTICOLO 82 
      Rafforzamento delle istituzioni e dello Stato di diritto 
 
   Nell'ambito  della  cooperazione  fra  le  parti  in  materia   di
giustizia  e  affari  interni,  le  parti  attribuiscono  particolare
importanza al potenziamento delle  istituzioni  per  quanto  riguarda
l'applicazione  del  diritto   e   il   funzionamento   dell'apparato
giudiziario, compreso il consolidamento dello Stato di diritto. 
   In tale contesto, le parti si impegnano per far rispettare,  senza
discriminazioni, i diritti dei rispettivi  cittadini  sul  territorio
dell'altra parte. 
   Le disposizioni del presente articolo non riguardano le differenze
di trattamento basate sulla nazionalita'.