(Accordo - art. 83)
                             ARTICOLO 83 
                     Circolazione delle persone 
 
   Nell'intento di agevolare la circolazione tra di esse, le parti si
impegnano ad applicare e ad espletare con la  massima  diligenza,  in
conformita' delle legislazioni comunitarie e nazionali in vigore,  le
formalita' per il rilascio dei visti.  Esse  cercheranno  inoltre  di
semplificare e di accelerare le procedure di rilascio dei visti  alle
persone che  collaborano  all'attuazione  del  presente  accordo.  Il
Comitato di associazione esaminera' periodicamente l'applicazione del
presente articolo.