ARTICOLO 83 Circolazione delle persone Nell'intento di agevolare la circolazione tra di esse, le parti si impegnano ad applicare e ad espletare con la massima diligenza, in conformita' delle legislazioni comunitarie e nazionali in vigore, le formalita' per il rilascio dei visti. Esse cercheranno inoltre di semplificare e di accelerare le procedure di rilascio dei visti alle persone che collaborano all'attuazione del presente accordo. Il Comitato di associazione esaminera' periodicamente l'applicazione del presente articolo.