(Accordo - art. 84)
                             ARTICOLO 84 
Cooperazione per la  prevenzione  e  il  controllo  dell'immigrazione
                      clandestina; riammissione 
 
   1. Le parti  ribadiscono  l'importanza  da  esse  attribuita  allo
sviluppo di una cooperazione reciprocamente vantaggiosa che  consenta
di scambiare informazioni sui flussi di  immigrazione  clandestina  e
decidono di collaborare per prevenire  e  controllare  l'immigrazione
clandestina. A tal fine: 
- l'Algeria, da una parte, e ciascuno Stato membro  della  Comunita',
  dall'altra, accettano di  riammettere  i  loro  cittadini  presenti
  illegalmente nel territorio dell'altra  parte  previo  espletamento
  delle necessarie procedure di identificazione; 
- l'Algeria e gli Stati membri della  Comunita'  forniscono  ai  loro
  cittadini gli opportuni documenti d'identita'. 
   2. Per agevolare la circolazione e  il  soggiorno  dei  rispettivi
cittadini in regola, le parti decidono di negoziare, su richiesta  di
una di esse, accordi volti a combattere l'immigrazione clandestina  e
accordi di riammissione. Se una delle parti  lo  ritiene  necessario,
tali accordi comprenderanno anche disposizioni per la riammissione di
cittadini di altri paesi che provengono direttamente  dal  territorio
di una delle parti. All'occorrenza, le parti definiscono le modalita'
pratiche di applicazione degli accordi nel  loro  ambito  o  mediante
protocolli ad hoc. 
   3. Il Consiglio di associazione esamina  le  ulteriori  iniziative
comuni atte a prevenire e a  combattere  l'immigrazione  clandestina,
compresa l'individuazione dei documenti falsi.