(Accordo - art. 85)
                             ARTICOLO 85 
                Cooperazione giuridica e giudiziaria 
 
   1. Le parti convengono che la cooperazione giuridica e giudiziaria
ha un'importanza fondamentale e costituisce il necessario complemento
delle altre cooperazioni di cui al presente accordo. 
   2. All'occorrenza, nell'ambito di detta cooperazione  si  potranno
negoziare accordi nei settori pertinenti. 
   3. La cooperazione giudiziaria civile riguardera' in particolare: 
- il  miglioramento  dell'assistenza  reciproca   per   risolvere   i
  contenziosi o le cause di natura civile, commerciale o familiare; 
- gli scambi di esperienze in materia di gestione e il  miglioramento
  dell'amministrazione della giustizia civile. 
   4. La cooperazione giudiziaria penale mirera' a: 
- rafforzare  i  dispositivi  esistenti  in  materia  di   assistenza
  reciproca o di estradizione; 
- lo sviluppo degli scambi, specie per quanto  riguarda  gli  aspetti
  pratici di questa cooperazione,  la  tutela  dei  diritti  e  delle
  liberta' individuali, la lotta contro la criminalita' organizzata e
  il miglioramento dell'efficienza della giustizia penale. 
   5.  Si  organizzeranno  in  questo  ambito  cicli  di   formazione
specifici.