(Accordo - art. 86)
                             ARTICOLO 86 
       Prevenzione e lotta contro la criminalita' organizzata 
 
   1. Le parti decidono di collaborare per prevenire e combattere  la
criminalita' organizzata, in particolare nei seguenti settori: tratta
di esseri umani; sfruttamento a scopo sessuale; traffico illecito  di
prodotti vietati, usurpativi o  contraffatti  e  operazioni  illegali
riguardanti, in particolare, i  rifiuti  industriali  o  i  materiali
radioattivi; corruzione; traffico di auto rubate; traffico di armi da
fuoco e di esplosivi;  criminalita'  informatica;  traffico  di  beni
culturali. 
   Le parti collaboreranno  strettamente  per  creare  gli  opportuni
dispositivi e istituire norme appropriate. 
   2. Nell'ambito della cooperazione  tecnica  e  amministrativa  nel
settore si impartira'  la  necessaria  formazione  e  si  migliorera'
l'efficienza  delle  autorita'  e  delle  strutture   incaricate   di
combattere e di prevenire la criminalita', nonche' di definire misure
di prevenzione.