ARTICOLO 89 Lotta contro la droga e la tossicomania 1. La cooperazione intende: a) rendere piu' efficaci le politiche e le misure volte a prevenire e a combattere la coltivazione, la produzione, l'offerta, il consumo e il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope; b) eliminare il consumo illecito di questi prodotti. 2. Le parti definiscono congiuntamente, in conformita' delle rispettive legislazioni, strategie e metodi di cooperazione adeguati per raggiungere tali obiettivi. Le loro azioni, quando non sono congiunte, sono oggetto di consultazioni e di uno stretto coordinamento. Possono partecipare a tali azioni le istituzioni pubbliche e private del settore e le organizzazioni internazionali, in collaborazione con il governo dell'Algeria e con gli organi competenti della Comunita' e dei suoi Stati membri. 3. La cooperazione consiste in particolare: a) nella creazione o nel potenziamento di istituzioni sociosanitarie e di centri di informazione per la cura e la riabilitazione dei tossicodipendenti; b) nell'attuazione di progetti di prevenzione, d'informazione, di formazione e di ricerca epidemiologica; c) nella definizione di norme relative alla prevenzione dell'utilizzazione abusiva di precursori e di altre sostanze essenziali per la produzione illecita di stupefacenti e di sostanze psicotrope equivalenti a quelle adottate dalla Comunita' e dagli organi internazionali competenti; d) nel sostegno alla creazione di servizi specializzati nella lotta contro il traffico illecito di stupefacenti 4. Le parti favoriscono la cooperazione regionale e subregionale.