(Accordo - art. 89)
                             ARTICOLO 89 
               Lotta contro la droga e la tossicomania 
 
  1. La cooperazione intende: 
    a) rendere piu'  efficaci  le  politiche  e  le  misure  volte  a
prevenire e a combattere la coltivazione, la  produzione,  l'offerta,
il  consumo  e  il  traffico  illecito  di  sostanze  stupefacenti  e
psicotrope; 
    b) eliminare il consumo illecito di questi prodotti. 
  2.  Le  parti  definiscono  congiuntamente,  in  conformita'  delle
rispettive legislazioni, strategie e metodi di cooperazione  adeguati
per raggiungere tali obiettivi.  Le  loro  azioni,  quando  non  sono
congiunte,  sono  oggetto  di  consultazioni   e   di   uno   stretto
coordinamento. Possono  partecipare  a  tali  azioni  le  istituzioni
pubbliche e private del settore e le  organizzazioni  internazionali,
in collaborazione con  il  governo  dell'Algeria  e  con  gli  organi
competenti della Comunita' e dei suoi Stati membri. 
  3. La cooperazione consiste in particolare: 
    a)  nella  creazione   o   nel   potenziamento   di   istituzioni
sociosanitarie  e  di  centri  di  informazione  per  la  cura  e  la
riabilitazione dei tossicodipendenti; 
    b) nell'attuazione di progetti di prevenzione, d'informazione, di
formazione e di ricerca epidemiologica; 
    c)  nella  definizione  di  norme   relative   alla   prevenzione
dell'utilizzazione  abusiva  di  precursori  e  di   altre   sostanze
essenziali per la produzione illecita di stupefacenti e  di  sostanze
psicotrope equivalenti a quelle  adottate  dalla  Comunita'  e  dagli
organi internazionali competenti; 
    d) nel sostegno alla creazione  di  servizi  specializzati  nella
lotta contro il traffico illecito di stupefacenti 
  4. Le parti favoriscono la cooperazione regionale e subregionale.