ARTICOLO 9 1. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato 2 sono aboliti sin dall'entrata in vigore dell'accordo. 2. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunita' elencati nell'allegato 3 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - dopo due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'80% del dazio di base; - dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70% del dazio di base; - dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60% del dazio di base; - dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40% del dazio di base; - dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20% del dazio di base; - dopo sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui vengono aboliti. 3. I dazi doganali e le tasse di effetto equivalente applicabili all'importazione in Algeria dei prodotti originari della Comunita' diversi da quelli il cui elenco figura negli allegati 2 e 3 sono progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: - dopo due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 90% del dazio di base; - dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti all'80% del dazio di base; - dopo quattro anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70% del dazio di base; - dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60% del dazio di base; - dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 50% del dazio di base; - dopo sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 40% del dazio di base; - dopo otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 30% del dazio di base; - dopo nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 20% del dazio di base; - dopo dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 10% del dazio di base; - dopo undici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 5% del dazio di base; - dopo dodici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, i dazi residui vengono aboliti. 4. In caso di gravi difficolta' relative a un determinato prodotto, il calendario fissato ai sensi dei paragrafi 2 e 3 puo' essere riveduto di comune accordo dal Comitato di associazione, fermo restando che il calendario per il quale e' stata chiesta la revisione non puo' essere prorogato, per il prodotto in questione, oltre il periodo massimo di transizione di cui all'articolo 6. Se il Comitato di associazione non prende alcuna decisione entro i trenta giorni successivi alla data in cui ha presentato la richiesta di revisione del calendario, l'Algeria puo' sospendere il calendario a titolo provvisorio, per un periodo non superiore a un anno. 5. Per ciascun prodotto il dazio di base rispetto al quale si devono operare le riduzioni successive di cui ai paragrafi 2 e 3 corrisponde all'aliquota di cui all'articolo 18.