(Accordo - art. 9)
                             ARTICOLO 9 
 
   1. I dazi doganali e le tasse di effetto  equivalente  applicabili
all'importazione in Algeria dei prodotti  originari  della  Comunita'
elencati nell'allegato 2 sono  aboliti  sin  dall'entrata  in  vigore
dell'accordo. 
   2. I dazi doganali e le tasse di effetto  equivalente  applicabili
all'importazione in Algeria dei prodotti  originari  della  Comunita'
elencati nell'allegato 3 sono  progressivamente  aboliti  secondo  il
seguente calendario: 
 
- dopo due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti  i
  dazi e le tasse sono ridotti all'80% del dazio di base; 
- dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti  i
  dazi e le tasse sono ridotti al 70% del dazio di base; 
- dopo quattro anni dall'entrata  in  vigore  del  presente  accordo,
  tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 60% del dazio di base; 
- dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti
  i dazi e le tasse sono ridotti al 40% del dazio di base; 
- dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti  i
  dazi e le tasse sono ridotti al 20% del dazio di base; 
- dopo sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo, i dazi
  residui vengono aboliti. 
 
   3. I dazi doganali e le tasse di effetto  equivalente  applicabili
all'importazione in Algeria dei prodotti  originari  della  Comunita'
diversi da quelli il cui elenco figura negli  allegati  2  e  3  sono
progressivamente aboliti secondo il seguente calendario: 
 
- dopo due anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti  i
  dazi e le tasse sono ridotti al 90% del dazio di base; 
- dopo tre anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti  i
  dazi e le tasse sono ridotti all'80% del dazio di base; 
- dopo quattro anni dall'entrata  in  vigore  del  presente  accordo,
  tutti i dazi e le tasse sono ridotti al 70% del dazio di base; 
- dopo cinque anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti
  i dazi e le tasse sono ridotti al 60% del dazio di base; 
- dopo sei anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti  i
  dazi e le tasse sono ridotti al 50% del dazio di base; 
- dopo sette anni dall'entrata in vigore del presente accordo,  tutti
  i dazi e le tasse sono ridotti al 40% del dazio di base; 
- dopo otto anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i
  dazi e le tasse sono ridotti al 30% del dazio di base; 
- dopo nove anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti i
  dazi e le tasse sono ridotti al 20% del dazio di base; 
- dopo dieci anni dall'entrata in vigore del presente accordo,  tutti
  i dazi e le tasse sono ridotti al 10% del dazio di base; 
- dopo undici anni dall'entrata in vigore del presente accordo, tutti
  i dazi e le tasse sono ridotti al 5% del dazio di base; 
- dopo dodici anni dall'entrata in vigore  del  presente  accordo,  i
  dazi residui vengono aboliti. 
 
   4.  In  caso  di  gravi  difficolta'  relative  a  un  determinato
prodotto, il calendario fissato ai sensi dei paragrafi  2  e  3  puo'
essere riveduto di comune accordo dal Comitato di associazione, fermo
restando che il calendario per il quale e' stata chiesta la revisione
non puo' essere prorogato, per il prodotto  in  questione,  oltre  il
periodo massimo di transizione di cui all'articolo 6. Se il  Comitato
di associazione non prende alcuna decisione  entro  i  trenta  giorni
successivi alla data in cui ha presentato la richiesta  di  revisione
del calendario, l'Algeria puo'  sospendere  il  calendario  a  titolo
provvisorio, per un periodo non superiore a un anno. 
   5. Per ciascun prodotto il dazio di  base  rispetto  al  quale  si
devono operare le riduzioni successive di cui  ai  paragrafi  2  e  3
corrisponde all'aliquota di cui all'articolo 18.