(Accordo - art. 90)
                             ARTICOLO 90 
                     Lotta contro il terrorismo 
 
   Le parti decidono di collaborare, in conformita' delle convenzioni
internazionali a cui hanno aderito e  delle  rispettive  legislazioni
nazionali, per prevenire e reprimere gli atti di terrorismo: 
 
- nell'ambito dell'applicazione integrale della risoluzione 1373  del
  Consiglio di sicurezza e delle altre risoluzioni pertinenti; 
- mediante scambi di informazioni sui  gruppi  terroristici  e  sulle
  loro reti di appoggio conformemente  al  diritto  internazionale  e
  nazionale; 
- attraverso scambi di esperienze sui metodi e  sui  mezzi  di  lotta
  contro il terrorismo, sulle questioni tecniche e sulla formazione.