(Accordo - art. 91)
                             ARTICOLO 91 
                     Lotta contro la corruzione 
 
   1. Le parti decidono di collaborare, avvalendosi  degli  strumenti
giuridici internazionali  esistenti,  per  combattere  la  corruzione
nelle operazioni commerciali internazionali: 
 
- adottando misure efficaci e  concrete  contro  tutte  le  forme  di
  corruzione e le pratiche illecite di qualsiasi natura ad  opera  di
  privati  o  di  persone  giuridiche  nelle  operazioni  commerciali
  internazionali; 
- prestandosi  reciprocamente  assistenza   nelle   indagini   penali
  relative ad atti di corruzione. 
 
   2. Si fornira' inoltre assistenza tecnica per formare gli agenti e
i magistrati incaricati di  prevenire  e  combattere  la  corruzione,
oltre a sostenere le iniziative volte ad organizzare la lotta  contro
questa forma di criminalita'.