(Protocollo 1 - art. 3)
                             ARTICOLO 3 
 
   1. Fatto salvo il paragrafo 2, le aliquote del dazio preferenziale
vengono arrotondate al primo decimale. 
   2. Le  aliquote  preferenziali  sono  assimilate  ad  un'esenzione
totale dai dazi se il risultato della loro  determinazione,  a  norma
del paragrafo 1, e': 
    a) pari o inferiore all'1% nel caso dei dazi ad valorem; o 
    b) pari o inferiore a 1 euro per ogni singolo importo in Eur  nel
caso di dazi specifici.