(Protocollo 6 - art. 1)
                             ARTICOLO 1 
                             Definizioni 
 
Ai fini del presente protocollo: 
 
a) per "fabbricazione" si intende qualsiasi  tipo  di  lavorazione  o
trasformazione, compreso il montaggio o le operazioni specifiche; 
b) per "materiale" si intende qualsiasi ingrediente,  materia  prima,
   componente  o  parte  ecc.,  impiegato  nella  fabbricazione   del
   prodotto; 
c) per "prodotto" si intende il prodotto che viene fabbricato,  anche
   se esso  e'  destinato  ad  essere  successivamente  impiegato  in
   un'altra operazione di fabbricazione; 
d) per "merci" si intendono sia i materiali, sia i prodotti; 
e) per "valore in dogana" si intende il valore determinato  ai  sensi
   dell'accordo del 1994 relativo all'applicazione dell'articolo  VII
   dell'accordo generale  sulle  tariffe  doganali  e  sul  commercio
   (accordo OMC sul valore in dogana); 
f) per "prezzo franco fabbrica" si intende il prezzo franco  fabbrica
   pagato per il prodotto al  fabbricante  -  nella  Comunita'  o  in
   Algeria -  nel  cui  stabilimento  e'  stata  effettuata  l'ultima
   lavorazione o trasformazione, a condizione che esso  comprenda  il
   valore di tutti  i  materiali  utilizzati,  previa  detrazione  di
   eventuali imposte interne che vengano o possano essere  rimborsate
   al momento dell'esportazione del prodotto ottenuto; 
g) per "valore dei materiali" si  intende  il  valore  in  dogana  al
   momento dell'importazione dei materiali non originari impiegati o,
   qualora tale valore non sia noto ne' verificabile, il primo prezzo
   verificabile pagato per  detti  materiali  nella  Comunita'  o  in
   Algeria; 
h) per "valore dei materiali originari" si intende il valore di detti
materiali come definito, mutatis mutandis, alla lettera g); 
i) per "valore aggiunto" si  intende  la  differenza  tra  il  prezzo
   franco fabbrica e  il  valore  in  dogana  di  tutti  i  materiali
   utilizzati  non  originari  del  paese  in  cui  sono  ottenuti  i
   prodotti; 
j) per "capitoli" e "voci" si intendono i capitoli e le voci  (codici
   a quattro cifre) utilizzati nella nomenclatura che costituisce  il
   sistema armonizzato  di  designazione  e  di  codificazione  delle
   merci, denominato nel presente protocollo "sistema armonizzato"  o
   "SA"; 
k) il termine "classificato" si riferisce alla classificazione di  un
prodotto o di un materiale in una determinata voce; 
l) con il  termine  "spedizione"  si  intendono  i  prodotti  spediti
   contemporaneamente da un  esportatore  a  un  destinatario  ovvero
   accompagnati da un unico titolo di trasporto  che  copra  il  loro
   invio dall'esportatore al destinatario  o,  in  mancanza  di  tale
   documento, da un'unica fattura; 
m) il termine "territori" comprende le acque territoriali.